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Art. 671 Codice di Procedura Penale — Anno 2022

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795 provvedimenti

Altri anni per Art. 671 Codice di Procedura Penale

Continuazione dei reati: negata se l’evasione non è pianificabile
Il Condannato ha chiesto al Giudice dell'esecuzione di applicare la continuazione dei reati per tre diverse condanne, sostenendo che i fatti derivassero da un unico piano. Il Tribunale ha respinto la richiesta, evidenziando che i reati erano diversi, commessi a distanza di un anno e che le evasioni successive non potevano essere pianificate in anticipo. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno confermato che la continuazione dei reati richiede una programmazione iniziale e non una semplice occasionalità. Il ricorrente non ha fornito prove concrete sul medesimo piano criminoso, limitandosi a contestazioni generiche. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Revoca dell’indulto: nessun beneficio per chi delinque da anni
La Corte di Cassazione ha confermato la revoca dell'indulto precedentemente concesso a un condannato. Il Giudice dell'esecuzione aveva revocato il beneficio a causa di una nuova condanna definitiva per reati di droga. Il condannato aveva richiesto l'applicazione della continuazione per unificare i reati commessi in un arco temporale di diciassette anni (dal 1995 al 2012), sperando di ridurre la pena complessiva ed evitare la revoca. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che l'estrema distanza temporale, la diversità dei reati e la mancanza di un disegno criminoso unitario impediscono l'applicazione della continuazione. Di conseguenza, la revoca dell'indulto è pienamente legittima e il ricorrente deve scontare la pena originaria oltre a pagare le spese processuali.
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Continuazione dei reati: il no del GIP viene annullato in Cassazione
Il Condannato proponeva ricorso per cassazione contro il rigetto della sua richiesta di applicazione della continuazione dei reati in fase esecutiva. Il Giudice dell'esecuzione aveva negato il beneficio ritenendo le condotte prive di un disegno unitario. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, evidenziando che il giudice di merito ha utilizzato una motivazione apparente. Il tribunale non ha infatti analizzato gli elementi concreti, come la stretta vicinanza temporale e geografica dei fatti, che potevano dimostrare l'esistenza di un unico programma criminoso. La sentenza impugnata e stata quindi annullata con rinvio per un nuovo esame.
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Continuazione in sede esecutiva: salvi gli sconti di pena
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva per quattro condanne per rapina, alcune emesse con rito abbreviato e una con patteggiamento. Il Giudice dell'esecuzione di Bari ha rideterminato la pena complessiva, ma senza chiarire i criteri di calcolo degli aumenti per i reati-satellite e l'applicazione delle riduzioni per i riti speciali. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Condannato, annullando l'ordinanza con rinvio. La Suprema Corte ha chiarito che, nel calcolo della pena unica in sede esecutiva, il giudice deve applicare la riduzione per il patteggiamento (art. 444 c.p.p.), sia che il reato speciale sia considerato principale, sia che operi come satellite.
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Continuazione in sede esecutiva: no al taglio degli sconti di pena
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra due sentenze definitive, una definita con rito abbreviato e l'altra con patteggiamento. Il Giudice dell'esecuzione ha rideterminato la pena complessiva ma ha omesso di applicare la riduzione di pena prevista per il patteggiamento. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Condannato, stabilendo che il giudice, nel ricalcolare la pena unica, deve obbligatoriamente rispettare lo sconto di pena ottenuto grazie ai riti speciali. Se il reato patteggiato è considerato satellite, l'aumento di pena deve essere calcolato sulla sanzione già ridotta in sede di cognizione. La Suprema Corte ha quindi annullato l'ordinanza e ha rinviato il caso al Tribunale per un nuovo calcolo.
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Continuazione tra reati: stile di vita o disegno unico?
La Ricorrente ha richiesto al giudice dell'esecuzione il riconoscimento della continuazione tra reati per unificare le pene di diverse condanne. Il giudice ha respinto la richiesta evidenziando un intervallo temporale di due anni tra il primo reato e i successivi commessi nel 2014, qualificando questi ultimi come frutto di una scelta di vita occasionale e non di un unico disegno criminoso preventivo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della difesa, rilevando che le contestazioni riguardavano valutazioni di merito non censurabili in sede di legittimità. Di conseguenza, la Suprema Corte ha confermato il provvedimento impugnato e ha condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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Continuazione dei reati in fase esecutiva: no allo sconto di pena
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso de Il Condannato, il quale richiedeva il riconoscimento della continuazione dei reati in fase esecutiva per una serie di illeciti commessi nell'arco di tre anni, tra cui furto, estorsione e associazione per delinquere. I giudici hanno confermato la decisione del giudice dell'esecuzione, rilevando che la diversità dei reati e l'ampio arco temporale escludono l'esistenza di un unico disegno criminoso originario. Di conseguenza, la richiesta di unificazione delle pene è stata respinta e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Continuazione dei reati: no allo sconto se i fatti sono distanti
Il Ricorrente ha richiesto al giudice dell esecuzione il riconoscimento della continuazione dei reati per unificare le pene di diverse condanne. Il Tribunale ha respinto la richiesta evidenziando che i fatti erano stati commessi a distanza di oltre sei mesi e in regioni diverse, escludendo un unico disegno criminoso. Il Ricorrente ha proposto ricorso in Cassazione, contestando la decisione nel merito. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso poiche sollevava questioni di fatto gia correttamente valutate dal giudice di merito. Di conseguenza, il Ricorrente perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Continuazione fra reati: sconti negati per reati distanti
Il Condannato ha richiesto al Giudice dell'Esecuzione il riconoscimento della continuazione fra reati per ottenere uno sconto di pena. Il Tribunale ha respinto la richiesta, evidenziando che i reati erano stati commessi a notevole distanza di tempo e in contesti del tutto differenti. Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione, contestando questa valutazione e insistendo sulla vicinanza temporale e sull'omogeneità dei comportamenti. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici di legittimità hanno chiarito che la valutazione sulla continuazione fra reati spetta esclusivamente al giudice di merito e non può essere ridiscussa in Cassazione se motivata correttamente. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Continuazione dei reati in fase esecutiva: no al ricorso generico
Il Condannato ha richiesto al Tribunale di Nola il riconoscimento della continuazione dei reati in fase esecutiva per unificare le pene derivanti da diverse condanne. Il Tribunale ha respinto la domanda. Il Condannato ha quindi proposto ricorso per Cassazione, lamentando la violazione delle norme procedurali. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile poiché il motivo di impugnazione era del tutto generico e privo di specifiche contestazioni. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Divieto di bis in idem: no alla doppia pena in esecuzione
Il Pubblico Ministero ha impugnato l'ordinanza con cui il Giudice dell'esecuzione ha applicato il vincolo della continuazione tra diverse condanne a carico del Condannato. Una specifica sentenza era già stata unita in continuazione con un'altra condanna in un precedente procedimento esecutivo ormai definitivo. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che il divieto di bis in idem si applica anche nella fase dell'esecuzione per evitare la duplicazione dei titoli esecutivi per lo stesso fatto. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il caso al Tribunale per un nuovo esame, imponendo al giudice di tenere conto del precedente provvedimento irrevocabile.
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Continuazione dei reati: niente sconto per rapine occasionali
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento della continuazione dei reati per due rapine commesse a distanza di tre mesi l'una dall'altra. Il giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta, rilevando che la seconda rapina era frutto di mera occasionalità e non di un disegno criminoso unitario. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Condannato. I giudici di legittimità hanno evidenziato che il ricorrente ha riproposto questioni di merito già ampiamente valutate. Di conseguenza, la Suprema Corte ha confermato il rigetto e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Sospensione condizionale della pena: stop alla revoca automatica
Il caso riguarda un cittadino che ha richiesto l'unificazione di tre diverse condanne sotto il vincolo del reato continuato. Il giudice dell'esecuzione ha accolto la richiesta ma ha revocato la precedente sospensione condizionale della pena, ricalcolando la sanzione complessiva in modo cumulativo e senza specificare i singoli aumenti. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del condannato, annullando il provvedimento. Gli Ermellini hanno chiarito che l'unificazione dei reati in fase esecutiva crea una condanna unica, che può salvare la sospensione condizionale della pena se i limiti di legge sono rispettati. Inoltre, il giudice ha l'obbligo di motivare analiticamente ogni aumento di pena per i reati minori e deve verificare se la pena sia ormai estinta per prescrizione.
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Reato continuato: la Cassazione cancella il no del giudice
Il Condannato ha proposto ricorso contro il rifiuto del Giudice dell'esecuzione di applicare la disciplina del reato continuato per diverse condanne irrevocabili relative a traffico di droga, riciclaggio e furto, commessi negli stessi giorni e luoghi. Il Giudice di merito aveva escluso il beneficio ritenendo la sola vicinanza temporale insufficiente a dimostrare un unico disegno criminoso. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la motivazione era carente. I giudici di legittimità hanno chiarito che la contiguità spazio-temporale, unita ad altri indici come l'omogeneità dei reati e delle condotte, costituisce un forte elemento sintomatico dell'unitarietà del progetto criminoso. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato il provvedimento con rinvio per una nuova e più approfondita valutazione dei fatti.
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Reato continuato: no allo sconto di pena se il clan è sciolto
Il Procuratore Generale ha impugnato l'ordinanza con cui il Giudice dell'esecuzione aveva riconosciuto il reato continuato tra reati di droga commessi fino a gennaio 2004 e un altro episodio di spaccio del giugno 2004. Il primo giudice aveva ritenuto sussistente un unico disegno criminoso finalizzato ad agevolare un'associazione mafiosa. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, evidenziando che le sentenze definitive avevano escluso sia la partecipazione del Condannato all'associazione mafiosa, sia l'operatività del sodalizio oltre il gennaio 2004. Di conseguenza, la motivazione del giudice di merito è risultata illogica e contrastante con i fatti accertati. La Suprema Corte ha quindi annullato l'ordinanza, rinviando il caso alla Corte d'Appello per un nuovo esame.
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