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Art. 671 Codice di Procedura Penale — Anno 2022

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795 provvedimenti

Altri anni per Art. 671 Codice di Procedura Penale

Reato continuato: la Cassazione smentisce il rigetto del giudice
Il Condannato ha chiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato per unificare le pene di due condanne definitive. Il Tribunale di Vercelli ha respinto la richiesta. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Condannato, annullando la decisione con rinvio. La Suprema Corte ha stabilito che il giudice dell'esecuzione non può ignorare un precedente provvedimento che aveva già riconosciuto il medesimo disegno criminoso per reati commessi nello stesso arco temporale. Se intende discostarsene, il giudice deve motivare dettagliatamente la propria scelta. Il caso torna quindi a un nuovo giudice per una corretta valutazione.
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Reato continuato in fase esecutiva: stop ai rigetti senza motivi
Il Condannato ha richiesto al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del reato continuato in fase esecutiva per quattro sentenze definitive. Il giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta senza considerare che, in precedenza, la continuazione era già stata riconosciuta per alcuni di questi reati in fase di cognizione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Condannato, stabilendo che il giudice dell'esecuzione non può ignorare le valutazioni già espresse dal giudice del processo di merito senza fornire una specifica e dettagliata motivazione. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato il provvedimento di rigetto e ha rinviato il caso alla Corte d'Appello per un nuovo esame da parte di un magistrato diverso.
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Competenza del giudice dell’esecuzione: monocratico o collegiale?
Il Condannato ha richiesto l'applicazione della disciplina della continuazione per diversi reati per i quali era stato condannato con sentenze definitive. Il Tribunale ha deciso sull'istanza violando le regole sulla competenza funzionale. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Condannato, ribadendo che, in presenza di condanne emesse da uffici giudiziari differenti, la competenza del giudice dell'esecuzione spetta al giudice (monocratico o collegiale) che ha emesso l'ultimo provvedimento diventato irrevocabile. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha trasmesso gli atti al Tribunale in composizione monocratica per una nuova decisione.
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Reato continuato: la Cassazione cancella il no del giudice
Il Condannato ha richiesto al Tribunale di Genova, come giudice dell'esecuzione, l'applicazione della disciplina del reato continuato per diverse condanne definitive relative a furti e omissione di soccorso commessi nell'agosto 2014. Il Tribunale ha rigettato l'istanza. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Condannato, rilevando che il giudice dell'esecuzione non ha valutato correttamente gli indicatori del medesimo disegno criminoso, come la vicinanza temporale e l'omogeneità dei reati. La Suprema Corte ha quindi annullato l'ordinanza di rigetto, disponendo il rinvio al Tribunale di Genova per un nuovo esame che dovrà essere condotto da un magistrato diverso, applicando correttamente i principi di diritto in materia di reato continuato.
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Continuazione nei reati: no allo sconto se l’omicidio è una vendetta
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento della continuazione nei reati tra la sua partecipazione a un'associazione mafiosa e un omicidio commesso precedentemente. Il Giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta, rilevando che l'affiliazione al clan era avvenuta dopo l'omicidio e che quest'ultimo era nato da un'esigenza improvvisa di vendetta familiare. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto, stabilendo che la continuazione nei reati richiede che i singoli delitti siano programmati fin dal momento dell'adesione al gruppo criminale. Non basta un generico interesse del clan se l'azione è dettata da fattori contingenti e imprevedibili. Il ricorso è stato quindi rigettato.
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Reato continuato: no allo sconto di pena per chi sceglie il crimine
Il Condannato ha chiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato per unificare due condanne definitive: una per rapina a un ufficio postale e una per estorsione aggravata dal metodo mafioso, commesse a distanza di un mese. Il giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il reato continuato richiede un unico disegno criminoso, ossia una programmazione iniziale specifica. Non basta una generica propensione a delinquere o un movente economico comune. Nel caso specifico, l'estorsione serviva ad aiutare un clan mafioso, mentre la rapina era un atto isolato per autofinanziamento con complici diversi. Il Condannato perde la causa e deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Giudice dell’esecuzione: la stabilità contro il caos delle condanne
Il Pubblico Ministero chiedeva la revoca della sospensione condizionale della pena per Il Condannato davanti al Tribunale di Vasto. Il Condannato chiedeva invece il riconoscimento del reato continuato. Il Tribunale di Vasto si dichiarava incompetente a favore del Tribunale di Lanciano, che aveva emesso una condanna successiva. Il Tribunale di Lanciano sollevava conflitto di competenza. La Corte di Cassazione ha stabilito che il giudice dell'esecuzione competente si individua al momento della presentazione dell'istanza, basandosi sull'ultima sentenza irrevocabile in quel preciso istante. Eventuali sentenze successive non spostano la competenza, per il principio della conservazione della giurisdizione. Di conseguenza, la Cassazione ha dichiarato la competenza del Tribunale di Vasto, disponendo la trasmissione degli atti per la prosecuzione del giudizio.
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Reato continuato: il paradosso della pena base più grave
Il Condannato ha proposto ricorso per cassazione contestando il calcolo della pena effettuato dal giudice dell'esecuzione. Quest'ultimo aveva applicato la disciplina del reato continuato tra due condanne, individuando come pena base quella di cinque anni di reclusione per rapina. Il Condannato sosteneva invece che la pena base dovesse essere quella di sette anni di reclusione per un reato di droga, ritenuto più grave. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse. L'eventuale accoglimento della richiesta, infatti, avrebbe comportato una determinazione della pena base più elevata (sette anni anziché cinque), traducendosi in un risultato concreto peggiore per il ricorrente (reformatio in peius). Il Condannato è stato quindi condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla cassa delle ammende.
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Divieto di reformatio in peius: la pena non può aumentare
Il Condannato ha proposto ricorso contro la decisione del Giudice dell'esecuzione che, in sede di rinvio, aveva rideterminato la pena per reato continuato aumentandola da sei anni e sei mesi a sette anni di reclusione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ribadendo il principio del divieto di reformatio in peius. Questo principio impedisce al giudice di rinvio di peggiorare la situazione del condannato quando l'annullamento della precedente decisione sia avvenuto su ricorso esclusivo di quest'ultimo. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il caso alla Corte d'appello per un nuovo esame, imponendo il rispetto del limite di pena precedentemente stabilito.
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Revoca dell’indulto: no all’automatismo senza prove concrete
Il Tribunale di Napoli, come giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la richiesta di applicazione del condono avanzata dal Condannato. Il diniego si basava sulla presunta operatività di una causa di revoca dell'indulto, dovuta a una condanna per associazione mafiosa. Secondo il Tribunale, la condotta criminosa si era protratta fino alla sentenza di primo grado, rientrando nel quinquennio ostativo. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Condannato, stabilendo che la permanenza di un reato associativo non si presume automaticamente fino alla sentenza di primo grado. Il giudice dell'esecuzione deve verificare l'effettiva data di cessazione delle condotte illecite basandosi su prove concrete e non su mere formule processuali. La Suprema Corte ha quindi annullato l'ordinanza, disponendo un nuovo esame.
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Reato continuato: stile di vita criminale o disegno unico?
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento del reato continuato in sede esecutiva per diversi reati legati agli stupefacenti, commessi in tempi e contesti differenti. Il Giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta a causa dell'eterogeneità delle condotte e del lungo arco temporale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che la semplice scelta di vita improntata al crimine non equivale a un disegno criminoso unitario. La reiterazione dei reati in contesti diversi esclude l'applicazione del reato continuato, configurando invece presupposti per la recidiva o l'abitualità. Di conseguenza, il ricorrente perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla cassa delle ammende.
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Reato continuato: negato lo sconto a chi sceglie il crimine come vita
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un condannato che chiedeva il riconoscimento del reato continuato in fase esecutiva per diversi illeciti, tra cui furto, rapina, resistenza e lesioni, commessi tra il 2017 e il 2020. I giudici hanno chiarito che la continuazione richiede un unico disegno criminoso preventivo e non può essere confusa con una generica scelta di vita improntata al crimine. Quest'ultima condotta configura invece una tendenza a delinquere sanzionata con la recidiva o l'abitualità, escludendo i benefici del reato continuato. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Reato continuato: stile di vita criminale o disegno unico?
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento del reato continuato per unire le pene di due condanne definitive. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta a causa della diversità dei reati, commessi in regioni diverse e in un arco temporale di oltre un anno (tra il 2008 e il 2009). Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo l'esistenza di un unico disegno criminoso. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la scelta di vivere stabilmente di espedienti criminali non equivale a un programma criminoso unitario. Questa condotta configura invece la recidiva o l'abitualità nel reato, istituti opposti alla continuazione. Di conseguenza, il ricorrente perde la causa e deve pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Continuazione dei reati: no allo sconto per la scelta di vita
Il Condannato ha richiesto al Giudice dell'esecuzione il riconoscimento della continuazione dei reati per unificare le pene di diverse sentenze definitive, sostenendo che la sua condanna per associazione mafiosa dimostrasse un unico disegno criminoso. Il Tribunale ha respinto la richiesta a causa dell'eterogeneità dei reati. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Condannato, confermando che la continuazione dei reati richiede la prova di un programma criminoso specifico e unitario. La Corte ha chiarito che una condotta di vita dedita al crimine o la semplice appartenenza a un'associazione mafiosa non bastano a dimostrare un disegno criminoso comune. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato continuato: negato il beneficio basato sul coimputato
Il Condannato ha richiesto al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del reato continuato per unificare le pene di due diverse condanne per estorsione e associazione mafiosa. La Corte di appello ha dichiarato inammissibile la richiesta poiché una simile istanza era già stata respinta in passato. Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che la concessione del medesimo beneficio a un coimputato costituisse un elemento di novità idoneo a superare il precedente rigetto. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che la situazione di un terzo non influisce sulla posizione personale del ricorrente e non costituisce un fatto nuovo. Di conseguenza, la precedente decisione di diniego preclude la riproposizione della domanda.
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Continuazione dei reati: reati vicini ma senza disegno unitario
Il Condannato ha richiesto al Tribunale di Torino il riconoscimento della continuazione dei reati in fase esecutiva per ottenere uno sconto di pena, basandosi sulla vicinanza temporale e geografica dei fatti commessi. Il Tribunale ha respinto la richiesta, ritenendo tali elementi insufficienti a dimostrare un unico disegno criminoso preventivo. Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione, insistendo sulla somiglianza dei reati. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, poiché volto a ridiscutere valutazioni di merito già correttamente affrontate dal giudice precedente. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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Reato continuato: no allo sconto di pena per truffe distanti
Il Condannato ha proposto ricorso contro il rifiuto del giudice dell'esecuzione di applicare la disciplina del reato continuato per diverse condanne accumulate negli anni, tra cui truffe, associazione per delinquere e insolvenza fraudolenta. Il ricorrente sosteneva che tutti i reati facessero parte di un unico progetto criminoso iniziale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione del giudice di merito. I giudici hanno stabilito che non vi era alcuna prova che il soggetto avesse pianificato preventivamente tutti i reati al momento della prima violazione. La mancanza di un legame temporale stretto e la diversità dei contesti escludono l'applicazione del reato continuato. Il ricorrente è stato condannato a pagare le spese e tremila euro alla cassa delle ammende.
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Reato continuato: no a sconti di pena copiando i coimputati
Il caso riguarda un uomo condannato in due diversi processi per traffico di stupefacenti. Il giudice dell'esecuzione ha riconosciuto il vincolo del reato continuato tra le condanne, rideterminando la pena complessiva in quattordici anni di reclusione. Il condannato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando che l'aumento di pena di quattro anni per uno dei reati fosse eccessivo rispetto a quello applicato ai suoi coimputati nello stesso processo. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la posizione del ricorrente non era paragonabile a quella dei coimputati, i quali rispondevano di reati diversi e aggiuntivi. Di conseguenza, l'aumento di pena stabilito dal giudice dell'esecuzione è stato ritenuto congruo e proporzionato.
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Reato continuato: no allo sconto di pena per chi usa alias
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una donna che chiedeva l'applicazione della disciplina del reato continuato per diverse condanne definitive. Il giudice dell'esecuzione aveva respinto la richiesta evidenziando che i reati erano stati commessi in tempi e luoghi diversi. Inoltre, l'uso di numerosi alias da parte della condannata dimostrava una professionalità nel delinquere e non un unico progetto preventivo. La Suprema Corte ha confermato questa decisione, ribadendo che spetta al condannato l'onere di allegare elementi specifici e concreti che dimostrino l'esistenza di un medesimo disegno criminoso. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Continuazione dei reati: no allo sconto se c’è solo vizio di data
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento della continuazione dei reati nella fase di esecuzione della pena. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta, rilevando che, nonostante un presunto errore sulla data di un reato (indicata come 2020 anziché 2000), non vi era un unico disegno criminoso. Altri elementi, come le diverse modalità esecutive e la pluralità di complici, dimostravano solo una generica propensione a delinquere. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Condannato, confermando che la semplice inclinazione a commettere illeciti in un settore non equivale a una preventiva programmazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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