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Art. 671 Codice di Procedura Penale — Anno 2022

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795 provvedimenti

Altri anni per Art. 671 Codice di Procedura Penale

Calcolo della pena nel reato continuato: no a sconti invisibili
Il Condannato ha proposto ricorso contro la decisione del Giudice dell'esecuzione che, nel riconoscere il vincolo della continuazione tra diverse sentenze di condanna, non aveva specificato i passaggi logici e matematici per l'applicazione degli sconti di pena previsti per i riti premiali e per le attenuanti generiche sui reati satellite. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, evidenziando che il giudice ha l'obbligo di motivare dettagliatamente ogni singolo aumento e diminuzione di pena. La mancanza di tale trasparenza impedisce il controllo sulla correttezza del trattamento sanzionatorio. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato l'ordinanza impugnata, rinviando il caso al Tribunale per un nuovo calcolo della pena nel reato continuato.
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Disciplina della continuazione: no a sconti di pena ripetuti
Il Condannato ha presentato una nuova richiesta al Giudice dell'esecuzione per ottenere una riduzione dell'aumento di pena precedentemente stabilito. La difesa sosteneva la presenza di elementi nuovi legati alla parziale coincidenza delle condotte criminose. La Corte di Appello ha dichiarato inammissibile l'istanza. La Corte di Cassazione ha confermato tale decisione, stabilendo che la disciplina della continuazione, una volta applicata e accolta con ordinanza, non può essere ridiscussa riproponendo una nuova istanza basata su elementi già esistenti. Eventuali contestazioni sulla misura della pena dovevano essere sollevate impugnando direttamente la prima ordinanza di accoglimento. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Reato continuato: la Cassazione taglia la pena illegittima
Il Condannato ha impugnato l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione che, nel riconoscere il vincolo del reato continuato tra diverse condanne, ha rideterminato la pena complessiva a dieci anni e un mese di reclusione e 3.190,00 euro di multa. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che il giudice ha violato la legge superando il limite invalicabile del triplo della pena stabilita per il reato più grave (pari a tre anni e tre mesi di reclusione e 650,00 euro di multa). Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento e ha rideterminato direttamente la pena finale nella misura massima consentita dalla legge, ossia nove anni e nove mesi di reclusione e 1.950,00 euro di multa.
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Reato continuato e associazione: no allo sconto di pena automatico
Il Ricorrente ha richiesto al Giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del reato continuato tra un delitto associativo e diverse condanne precedenti per omicidio, armi, evasione e sequestro di persona. La Corte d'Appello ha rigettato la richiesta, escludendo un unico disegno criminoso. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che per applicare il reato continuato tra associazione e reati fine non basta la generica strumentalità delle condotte, ma occorre dimostrare che i singoli reati fossero stati programmati in modo specifico fin dall'inizio del vincolo associativo. Di conseguenza, il Ricorrente perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Continuazione dei reati: negato lo sconto a chi sceglie il crimine
Il Condannato ha richiesto al Giudice dell'esecuzione il riconoscimento della continuazione dei reati per due condanne irrevocabili legate allo spaccio di stupefacenti e all'associazione a delinquere. La Corte d'appello ha rigettato la richiesta per mancanza di un disegno criminoso unitario. La Corte di Cassazione ha confermato tale decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la continuazione dei reati richiede un preciso programma deliberato in origine e non una generica scelta di vita dedita al crimine. Per i reati associativi serve una dimostrazione specifica del collegamento tra i diversi sodalizi, non emersa in questo caso. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Reato continuato: no allo sconto di pena per la vita da criminale
Il Condannato ha richiesto al Giudice dell'esecuzione il riconoscimento del reato continuato per tre sentenze definitive, sperando in uno sconto di pena. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta a causa della diversità dei reati e del lungo periodo di tempo in cui sono stati commessi, elementi che dimostrano azioni improvvisate e non un piano unico. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il reato continuato richiede un unico programma criminoso iniziale e non può essere confuso con una scelta di vita dedicata al crimine. Quest'ultima condotta viene infatti punita con istituti come la recidiva e non premiata con sconti di pena. Il ricorrente è stato condannato a pagare le spese e tremila euro alla cassa delle ammende.
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Reato continuato: stile di vita criminale esclude lo sconto
Il Condannato ha chiesto al Giudice dell'esecuzione di unire diverse condanne definitive sotto l'istituto del reato continuato, sostenendo che i reati (tra cui furto, rapina e violenza sessuale) fossero collegati nel tempo. Il Tribunale ha respinto la richiesta per la totale diversità dei reati. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la scelta di vivere commettendo reati non equivale a un unico disegno criminoso. La continuazione richiede una pianificazione iniziale unitaria, mentre reati così diversi indicano solo una condotta di vita criminale, punibile con la recidiva e non agevolabile con gli sconti di pena previsti per il reato continuato. Di conseguenza, il ricorrente perde la causa e deve pagare le spese e una sanzione pecuniaria.
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Continuazione dei reati: no allo sconto per chi vive di crimine
Il Condannato ha richiesto al Giudice dell'esecuzione il riconoscimento della continuazione dei reati per unificare le pene di diverse sentenze definitive. Il giudice ha respinto la richiesta a causa della diversità dei reati e del lungo periodo di tempo trascorso. Il Condannato ha proposto ricorso, sostenendo che la sua appartenenza a un'associazione criminale dimostrasse un disegno unitario. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la continuazione dei reati richiede la prova di un programma specifico e non può basarsi sulla semplice scelta di vita criminale o sull'affiliazione a una cosca. Di conseguenza, il Condannato perde il ricorso e deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Divieto di reformatio in peius: no a pene più severe nel cumulo
Il Condannato ha proposto ricorso contro l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione che, nel riconoscere il vincolo della continuazione tra più condanne definitive, ha rideterminato la pena complessiva a ventidue anni di reclusione. La difesa ha lamentato la violazione del divieto di reformatio in peius, poiché il giudice ha aumentato le singole pene rispetto a quelle originarie e ha persino applicato un aumento per un reato da cui il soggetto era stato assolto. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la rideterminazione della pena in sede esecutiva non può mai tradursi in un pregiudizio per il condannato. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per un nuovo calcolo della pena.
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Reato continuato: no allo sconto di pena per la vita da criminale
Il Condannato ha richiesto al Giudice dell'esecuzione il riconoscimento del reato continuato per tre condanne irrevocabili relative a reati contro il patrimonio commessi tra il 2016 e il 2019. Il Tribunale ha respinto la richiesta a causa della diversità delle condotte e del lungo arco temporale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Condannato. I giudici hanno chiarito che una condotta di vita dedita al crimine non equivale a un unico disegno criminoso programmato fin dall'inizio. Di conseguenza, non è possibile applicare lo sconto di pena previsto per il reato continuato, poiché le azioni erano occasionali e prive di un legame unitario originario. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Reato continuato o stile di vita? La Cassazione nega lo sconto
Il Ricorrente ha richiesto il riconoscimento del vincolo del reato continuato e della fungibilita della pena per diverse condanne accumulate in oltre vent'anni, relative a spaccio di stupefacenti e altri illeciti. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta, rilevando l'assenza di un unico disegno criminoso a causa della notevole distanza temporale tra i fatti e della diversita delle condotte. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso. I giudici hanno chiarito che una distanza temporale significativa tra i reati costituisce un forte indizio contrario all'esistenza di un programma unitario originario, configurando piuttosto una scelta di vita improntata all'illegalita e non un reato continuato.
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Reato continuato: stile di vita criminale non basta
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un condannato che chiedeva il riconoscimento del reato continuato in sede esecutiva per due condanne irrevocabili relative a violazioni delle misure di prevenzione. Il Giudice dell'esecuzione aveva rigettato la richiesta evidenziando la mancanza di un disegno criminoso unitario. La Suprema Corte ha confermato questa decisione, specificando che la scelta di una vita improntata al crimine non equivale alla programmazione specifica richiesta per il reato continuato. Quest'ultimo istituto, volto a favorire il reo, richiede una preordinazione concreta e non la semplice ripetizione estemporanea di condotte illecite, che invece configura la recidiva o l'abitualità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Continuazione dei reati: vita criminale o disegno unico?
Il Condannato ha richiesto al Giudice dell'esecuzione il riconoscimento della continuazione dei reati per tre sentenze definitive. Il Tribunale ha respinto la richiesta a causa della diversità dei comportamenti illeciti. Il Condannato ha quindi proposto ricorso in Cassazione, sostenendo l'esistenza di un collegamento tra le sue condotte. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che una condotta di vita dedita al crimine non equivale a un programma criminoso unitario. I reati, commessi in un ampio arco temporale e con modalità occasionali, escludono l'applicazione del beneficio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla cassa delle ammende.
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Reato continuato in fase esecutiva: no a sconti per stile di vita
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento del reato continuato in fase esecutiva per diversi reati irrevocabili commessi tra il 1987 e il 1995, tra cui omicidio, estorsione, furto e riciclaggio. La Corte d'appello ha rigettato l'istanza evidenziando l'eterogeneità dei reati e l'ampio arco temporale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Condannato, confermando che la semplice scelta di una vita improntata al crimine non equivale a un disegno criminoso unitario. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Reato continuato o scelta di vita criminale? Il verdetto
Il Condannato ha richiesto al Giudice dell'esecuzione il riconoscimento del reato continuato per unire le pene di diverse sentenze definitive riguardanti violenza privata e truffa. Il Tribunale ha respinto la richiesta a causa della diversità dei reati e del lungo periodo di tempo in cui sono stati commessi. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la ripetizione di reati diversi non dimostra un unico piano criminale programmato in anticipo, ma rivela una semplice scelta di vita orientata al crimine. Di conseguenza, non si applica lo sconto di pena previsto per il reato continuato, ma operano istituti come la recidiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla cassa delle ammende.
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Reato continuato: no allo sconto se manca il disegno unico
Il Condannato ha richiesto al Giudice dell'esecuzione il riconoscimento del reato continuato per unire le pene di due sentenze definitive riguardanti false dichiarazioni a pubblico ufficiale. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta, ritenendo le condotte prive di un disegno criminoso unitario. Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che la vicinanza temporale dei fatti dimostrasse la programmazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il reato continuato richiede un programma criminoso unico e non una generica scelta di vita dedita al crimine. Le condotte del Condannato erano reazioni estemporanee per sfuggire ai controlli di polizia, prive di coordinamento preventivo. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.
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Continuazione dei reati: no allo sconto per chi sceglie il crimine
Il Condannato ha richiesto al Giudice dell'esecuzione il riconoscimento della continuazione dei reati per diverse condanne definitive relative a sostituzione di persona, lesioni, traffico di droga, rapina e riciclaggio, commessi tra il 2010 e il 2016. Il Tribunale ha rigettato la richiesta, rilevando l'eterogeneità dei reati e l'ampio arco temporale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che la continuazione dei reati richiede un disegno criminoso unitario e non una generica scelta di vita improntata al crimine. Quest'ultima configura invece recidiva o abitualità. Il Condannato perde il ricorso e viene condannato alle spese e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Giudice dell’esecuzione competente: decide l’ultima irrevocabilità
Il caso affronta un conflitto negativo di competenza tra due tribunali per stabilire quale fosse il giudice dell'esecuzione competente a decidere sulla richiesta di applicazione del reato continuato presentata da un condannato. Il Tribunale di Sassari aveva declinato la propria competenza a favore del Tribunale di Aosta. Quest'ultimo ha sollevato il conflitto, evidenziando che l'ultima sentenza ad essere passata in giudicato era proprio quella emessa dal Tribunale di Sassari, divenuta irrevocabile il 9 dicembre 2020, mentre la propria decisione era diventata definitiva in data antecedente. La Corte di Cassazione ha risolto il conflitto dichiarando la competenza del Tribunale di Sassari, applicando la regola per cui la competenza spetta al giudice che ha emesso il provvedimento diventato irrevocabile per ultimo.
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Reato continuato: la scelta di vita non dà sconti di pena
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento del reato continuato per due condanne di estorsione commesse a distanza di quattordici mesi l'una dall'altra. Il giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta, ritenendo le condotte frutto di una generica scelta di vita delinquenziale e non di un unico disegno criminoso iniziale. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che spetta al condannato l'onere di dimostrare con elementi concreti l'esistenza di una programmazione unitaria dei reati. La semplice somiglianza dei reati o la vicinanza temporale non bastano a dimostrare il reato continuato, specialmente in presenza di un ampio intervallo di tempo tra gli episodi. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Divieto di reformatio in peius: sanzioni ridotte e limiti di pena
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento del reato continuato per tre diverse condanne irrevocabili legate al traffico di stupefacenti. Il giudice dell'esecuzione ha rideterminato la pena complessiva, ma ha applicato per un reato satellite un aumento di pena superiore a quello originariamente inflitto con la sentenza di condanna. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso sul punto, ribadendo che il divieto di reformatio in peius impedisce al giudice dell'esecuzione di quantificare gli aumenti per i reati satellite in misura superiore rispetto a quanto stabilito dal giudice della cognizione. La sentenza è stata annullata con rinvio per una nuova quantificazione della pena.
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