Il Condannato ha richiesto l'applicazione della disciplina della continuazione del reato tra due condanne: una per resistenza a pubblico ufficiale e porto d'armi nel 2009, e una successiva per associazione mafiosa ed estorsione. La difesa sosteneva che il primo reato rientrasse nel medesimo disegno criminoso, poiché commesso davanti al locale della consorteria dove l'uomo lavorava come buttafuori. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la continuazione del reato tra associazione mafiosa e reati fine richiede la prova che questi ultimi fossero già programmati al momento dell'adesione al sodalizio. Nel caso specifico, il primo episodio è risultato un evento isolato e contingente, legato a uno stato di ubriachezza, privo di legami con il programma criminale dell'associazione, sorta peraltro in un momento successivo.
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