Il Tribunale di Gorizia, come giudice dell'esecuzione, respingeva le richieste del Condannato volte a ricalcolare la pena di una vecchia condanna per un asserito errore sulla recidiva e a riaprire i termini per impugnare un'altra sentenza. Il Condannato proponeva ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Riguardo alla rideterminazione della pena, la Corte ha chiarito che l'applicazione della recidiva non rende la pena illegale e andava contestata durante il processo principale, non tramite incidente di esecuzione. Riguardo alla rimessione in termini, il ricorrente non ha dimostrato che il ritardo dipendesse da caso fortuito o forza maggiore. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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