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Art. 666 Codice di Procedura Penale

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2621 provvedimenti

Istanza di riabilitazione: l’archiviazione cancella il rigetto
Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto l'istanza di riabilitazione presentata da un cittadino, ritenendo che un'indagine per circonvenzione di incapace a suo carico dimostrasse l'assenza di buona condotta. Il cittadino ha fatto ricorso in Cassazione, dimostrando che quell'indagine era stata archiviata. La Cassazione ha stabilito che, contro il rigetto iniziale deciso senza udienza, si deve proporre opposizione allo stesso Tribunale e non ricorso in Cassazione. Tuttavia, applicando il principio di conservazione degli atti, la Suprema Corte ha riqualificato il ricorso come opposizione e ha ordinato la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza per una nuova decisione in udienza.
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Permesso premio: no al diniego basato solo sul passato del reo
Il Tribunale di Sorveglianza di Ancona aveva negato la concessione di un permesso premio a un detenuto condannato all'ergastolo per associazione mafiosa e omicidi. Il diniego si fondava esclusivamente sulla gravità dei reati passati e su una generica valutazione di pericolosità sociale, senza svolgere accertamenti aggiornati sui suoi attuali legami con la criminalità organizzata. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del detenuto, annullando il provvedimento. I giudici di legittimità hanno stabilito che, anche per i reati ostativi, la pericolosità non può essere presunta in modo assoluto. Il giudice ha il dovere di compiere un'istruttoria approfondita e aggiornata, acquisendo informazioni recenti dagli organi antimafia, anziché basarsi solo su elementi storici o rimandare la verifica a future istanze. La causa è stata quindi rinviata per un nuovo esame.
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Collaborazione impossibile con la giustizia: stop ai ricorsi
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un detenuto condannato per reati associativi gravi. L'uomo chiedeva l'accertamento della collaborazione impossibile con la giustizia per accedere ai benefici penitenziari. Tuttavia, il Tribunale di sorveglianza aveva già respinto una richiesta identica con decisione passata in giudicato. La Suprema Corte ha chiarito che, nell'esecuzione penale, non è possibile riproporre le medesime questioni già decise senza apportare elementi di novità reali e sopravvenuti. Poiché il ricorrente si è limitato a criticare le vecchie sentenze senza presentare nuovi fatti, il principio del giudicato esecutivo impedisce un nuovo esame. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese.
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Diritto al contraddittorio: negati i CD al detenuto senza udienza
Il Detenuto, sottoposto al regime speciale del 41-bis, ha chiesto l'autorizzazione ad acquistare e tenere in cella lettori musicali e CD. Il Magistrato di Sorveglianza ha respinto la richiesta immediatamente, senza fissare un'udienza. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Detenuto, stabilendo che la decisione non poteva essere presa senza un confronto tra le parti. Il diritto al contraddittorio deve essere sempre garantito quando la richiesta del detenuto riguarda aspetti del trattamento penitenziario che richiedono una valutazione complessa, anche se il soggetto è sottoposto a un regime carcerario restrittivo.
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Procedimento di sorveglianza: sì al contraddittorio per il 41-bis
Il Detenuto, sottoposto al regime speciale del 41-bis, ha presentato un reclamo per poter acquistare e ascoltare CD musicali in cella. Il Magistrato di sorveglianza ha respinto la richiesta immediatamente (de plano), ritenendola infondata. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Detenuto. I giudici hanno stabilito che, nel procedimento di sorveglianza, la decisione senza udienza è ammessa solo per richieste identiche a precedenti già respinte o palesemente prive di requisiti legali. Poiché l'uso di strumenti tecnologici per la musica incide sul trattamento penitenziario e richiede una valutazione complessa, il giudice non poteva decidere da solo. La Cassazione ha quindi annullato il provvedimento, imponendo la fissazione di un'udienza per garantire il diritto al contraddittorio.
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Procedimento di sorveglianza: s all’udienza per i CD in cella
Un detenuto sottoposto al regime speciale del 41-bis ha proposto reclamo contro il divieto di acquistare e tenere in cella CD musicali e lettori portatili. Il Magistrato di Sorveglianza ha dichiarato il reclamo inammissibile senza convocare le parti (de plano). La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del detenuto, stabilendo che il procedimento di sorveglianza richiede sempre la celebrazione dell'udienza in contraddittorio, tranne nei casi di palese e immediata inammissit. Poich la richiesta sull'uso di strumenti tecnologici per l'ascolto della musica incide sul trattamento penitenziario e richiede una valutazione complessa, non poteva essere liquidata senza un'udienza partecipata. La Suprema Corte ha quindi annullato il provvedimento, ordinando al Magistrato di decidere nuovamente garantendo il diritto di difesa.
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Continuazione in executivis: no al rigetto se c’è una nuova condanna
Il Condannato ha richiesto il riconoscimento della continuazione in executivis per unificare sette condanne penali. Il Giudice dell'Esecuzione ha dichiarato inammissibile la richiesta, ritenendola una semplice ripetizione di una domanda precedente già decisa. Il Condannato ha fatto ricorso in Cassazione, dimostrando che la nuova istanza includeva una condanna ulteriore, notificata solo successivamente e mai valutata prima. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che non si tratta di una mera riproposizione quando si aggiungono elementi nuovi. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato il provvedimento e ha rinviato il caso alla Corte d'Appello per un nuovo esame.
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Ordine di demolizione: il giudice decide, non il Prefetto
Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la richiesta de Il Proprietario di revocare l'ordine di demolizione di un immobile abusivo. Secondo i giudici di merito, la competenza a valutare i rischi tecnici della demolizione spettava al Prefetto e non al giudice dell'esecuzione, in base alle recenti riforme legislative. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del cittadino. I giudici di legittimità hanno chiarito che le nuove norme semplificano solo l'attività materiale di abbattimento affidata alla Pubblica Amministrazione. Esse non eliminano il potere del giudice dell'esecuzione di verificare la legittimità e la fattibilità dell'ordine di demolizione, inclusi i potenziali danni strutturali ad altri edifici. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato la decisione precedente, ordinando al Tribunale di esaminare nel merito l'istanza.
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Opposizione all’esecuzione penale: restituzione negata per errore
Un cittadino, assolto dall'accusa di riciclaggio, chiede la restituzione di 250.000 euro sequestrati. Il giudice dell'esecuzione rigetta la richiesta senza sentire la parte (de plano). Il cittadino propone quindi opposizione all'esecuzione penale per ottenere un'udienza in contraddittorio. Tuttavia, la Corte d'Appello dichiara inammissibile l'atto, scambiandolo erroneamente per una semplice ripetizione della prima richiesta. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del cittadino, chiarendo che l'opposizione non è una mera replica ma un diritto a discutere il caso in udienza. Di conseguenza, la Suprema Corte annulla il provvedimento e ordina la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello per lo svolgimento del regolare giudizio di opposizione.
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Omessa notifica dell’udienza: salta la revoca dell’indulto
Il Tribunale di Roma, operando come giudice dell'esecuzione, revocava l'indulto precedentemente concesso a un cittadino condannato. Il difensore del condannato proponeva ricorso in Cassazione, lamentando la mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza sia al proprio assistito sia al difensore di fiducia originariamente nominato. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, rilevando che l'omessa notifica dell'udienza al condannato e al suo legale di fiducia viola l'articolo 666 del codice di procedura penale. Tale mancanza determina una nullità assoluta e insanabile dell'udienza e del conseguente provvedimento di revoca. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Roma per un nuovo e corretto giudizio.
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Omesso avviso al difensore di fiducia: annullata la revoca
Il Tribunale di sorveglianza aveva revocato la semilibert a un detenuto. Quest'ultimo aveva nominato un avvocato di fiducia tramite dichiarazione in carcere, ma il Tribunale, non accorgendosene, ha notificato la data dell'udienza solo a un difensore d'ufficio. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del detenuto, stabilendo che l'omesso avviso al difensore di fiducia determina una nullit assoluta e insanabile dell'udienza e di tutti gli atti successivi, compresa la revoca della misura alternativa. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato il provvedimento di revoca e ha disposto un nuovo giudizio.
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Affidamento in prova al servizio sociale: rigetto senza rinvio
Il Tribunale di Sorveglianza ha negato l'affidamento in prova al servizio sociale e altre misure alternative a un condannato con problemi di tossicodipendenza e ludopatia, privo di un percorso di recupero e di una stabile occupazione. La difesa ha impugnato la decisione, lamentando il mancato rinvio dell'udienza per l'assenza della relazione dell'ufficio sociale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il giudice non ha l'obbligo di disporre ulteriori accertamenti o rinviare la decisione se i documenti già presenti dimostrano chiaramente l'inidoneità del condannato alla misura. Di conseguenza, il condannato perde il ricorso e deve pagare le spese processuali.
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Correzione errore materiale: stop alle modifiche d’ufficio
Il Giudice dell'esecuzione aveva inserito d'ufficio in una sentenza di patteggiamento irrevocabile la revoca di alcune prestazioni previdenziali a carico del Condannato. Per farlo, aveva utilizzato la procedura di correzione errore materiale. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Condannato, stabilendo che il giudice dell'esecuzione non può utilizzare lo strumento della correzione errore materiale per modificare d'ufficio una sentenza di cognizione ormai definitiva. Qualsiasi intervento sulla sentenza irrevocabile richiede l'avvio di un formale procedimento di esecuzione, il quale non può mai essere attivato d'ufficio ma necessita obbligatoriamente dell'istanza di una delle parti (pubblico ministero, difensore o interessato). Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, ripristinando la situazione originaria a favore del Condannato.
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Giudicato esecutivo: lo sconto di pena non si tocca dopo 10 anni
Il Condannato, originariamente condannato all'ergastolo poi commutato in trenta anni di reclusione per via del rito abbreviato, aveva ottenuto nel 2010 l'applicazione dell'indulto di tre anni sulla pena complessiva. Nel 2021, su richiesta del Procuratore Generale, il giudice dell'esecuzione modificava tale calcolo, applicando l'indulto prima della riduzione per il rito abbreviato, annullando di fatto lo sconto di pena. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del Condannato e annulla senza rinvio il provvedimento del 2021. La Suprema Corte stabilisce che sulla decisione del 2010 si era ormai formato il giudicato esecutivo, non impugnato nei termini di legge. Di conseguenza, in assenza di elementi di novità, la misura della pena non poteva essere rideterminata in senso sfavorevole al reo.
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Giudicato esecutivo: no al ricalcolo della pena dopo dieci anni
Il caso riguarda un uomo condannato a trent'anni di reclusione a cui, nel 2010, era stato concesso un indulto di tre anni sulla pena complessiva. Dieci anni dopo, la Procura Generale ha chiesto di ricalcolare la pena, applicando l'indulto prima dei limiti di legge e dello sconto per il rito abbreviato, riducendo così il beneficio per il condannato. Il giudice dell'esecuzione ha accolto la richiesta, ma la Corte di Cassazione ha annullato tale decisione. La Suprema Corte ha stabilito che il provvedimento del 2010, non essendo stato opposto nei quindici giorni previsti, era ormai coperto da giudicato esecutivo. Di conseguenza, in assenza di fatti nuovi, la decisione originaria non poteva più essere modificata a svantaggio del condannato.
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Reato continuato: no a sconti di pena senza fatti nuovi
Il Condannato ha richiesto al Giudice dell'esecuzione di Bologna un ulteriore riconoscimento del reato continuato per unificare alcuni omicidi, già giudicati nel 2001, con altri reati riuniti in una precedente decisione del 2016. Il Giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta per assenza di elementi di novità ("nova") e per la presenza di un precedente diniego definitivo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Condannato, confermando che la decisione del 2016 aveva già implicitamente escluso l'unificazione di quel segmento di reati. In assenza di fatti nuovi, opera la preclusione del giudicato, rendendo inammissibile una nuova valutazione dello stesso tema. Il Condannato è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Disciplina del reato continuato: errore del giudice e rinvio
Il Condannato ha richiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione a tre sentenze definitive per rapina e lesioni. Il Giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta commettendo un grave errore di fatto: ha inserito nella valutazione una quarta sentenza mai indicata dal richiedente e ha confuso le date delle condotte. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della difesa, evidenziando che l'errore del giudice ha compromesso l'analisi dei requisiti fondamentali, come il medesimo disegno criminoso e la contiguità temporale. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato il provvedimento e ha rinviato il caso al Tribunale per un nuovo esame, stabilendo che il giudice che ha precedentemente deciso non potrà partecipare al nuovo giudizio.
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Sospensione condizionale della pena: limiti alla revoca tardiva
Il Giudice dell'esecuzione aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa a un cittadino nel 2019, ritenendo che una vecchia condanna del 1980 superasse i limiti di legge per la concessione del beneficio. Il condannato ha proposto ricorso, sostenendo che il giudice di merito conoscesse già il precedente ostativo al momento della decisione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che il giudice dell'esecuzione non può revocare la sospensione condizionale della pena se il precedente era già noto o conoscibile dal giudice della cognizione tramite il casellario giudiziale. Per decidere, il giudice deve obbligatoriamente acquisire i fascicoli dei passati giudizi e verificare tale circostanza. La sentenza impugnata è stata quindi annullata con rinvio per un nuovo esame.
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Ristoro per detenzione inumana: negato se c’è già un giudicato
Il Tribunale di sorveglianza ha parzialmente respinto la richiesta di un detenuto volta a ottenere il ristoro per detenzione inumana a causa di disservizi idrici e riscaldamento inefficiente in carcere. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del detenuto. La Corte ha chiarito che il giudicato esecutivo impedisce di riproporre questioni già decise, a meno che non sopravvengano fatti nuovi. Una diversa decisione del giudice su un altro detenuto in condizioni simili non costituisce un fatto nuovo, ma solo una differente valutazione soggettiva. Inoltre, le contestazioni sui disservizi idrici e sulla violazione della privacy per la presenza di uno spioncino nel bagno sono state ritenute generiche e prive di autosufficienza. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Affidamento in prova al servizio sociale: la revoca per chi mente
Il Tribunale di sorveglianza ha revocato la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale concessa a un condannato. L'uomo, autorizzato a recarsi all'estero solo per motivi personali e burocratici, ha violato le prescrizioni incontrando terzi per affari non autorizzati e tentando di nascondere le violazioni con false dichiarazioni. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del condannato. I motivi procedurali relativi a presunti difetti di notifica ai difensori sono stati ritenuti sanati, poiché il difensore presente in udienza non ha sollevato tempestivamente l'eccezione. Inoltre, la richiesta di sostituzione della misura con la detenzione domiciliare è stata giudicata inammissibile per difetto di autosufficienza del ricorso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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