Il Tribunale di Vasto, come giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa per la terza volta a un condannato, ritenendola illegittima. Il difensore del condannato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che il giudice della cognizione disponesse già di tutti i dati per rilevare l'illegittimità del beneficio e che l'errore non potesse essere corretto in fase esecutiva. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Pur confermando che il giudice dell'esecuzione non può revocare la sospensione condizionale della pena se le cause ostative erano già note al giudice del processo, la Corte ha rilevato che il ricorrente non ha fornito prove specifiche per dimostrare che tali informazioni fossero effettivamente a disposizione del primo giudice, limitandosi ad affermazioni generiche. Il ricorrente è stato condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Continua »