Il Tribunale di Foggia, agendo come giudice dell'esecuzione, aveva accolto la richiesta di unificazione delle pene per continuazione avanzata da un condannato. Il Procuratore della Repubblica ha impugnato la decisione, eccependo il difetto di competenza. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ribadendo che la competenza del giudice dell'esecuzione ha carattere assoluto e inderogabile. Poiché l'ultimo provvedimento definitivo era una sentenza della Corte di Appello di Bari che aveva modificato sostanzialmente la condanna di primo grado, spetta a quest'ultima la competenza funzionale. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Bari, soggetto effettivamente legittimato a decidere.
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