La Corte di Cassazione ha annullato un'ordinanza di revoca della sospensione condizionale della pena. Il caso riguardava un imputato che aveva ottenuto il beneficio, nonostante una precedente condanna divenuta irrevocabile prima della concessione del beneficio stesso. La Corte ha stabilito che il giudice dell'esecuzione ha erroneamente applicato l'art. 168 c.p., che presuppone una sequenza temporale diversa. La norma corretta da valutare era l'art. 164 c.p., che riguarda l'erronea concessione iniziale del beneficio. Poiché il giudice non ha seguito l'iter corretto, la sua decisione sulla revoca sospensione condizionale è stata annullata con rinvio.
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