Un sub-agente assicurativo è stato condannato per appropriazione indebita per aver trattenuto i premi dei clienti, sostenendo di compensare un proprio credito. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna ma ha annullato il diniego del beneficio della **non menzione della condanna**. È stato stabilito che, una volta concessa la sospensione condizionale della pena sulla base di una prognosi favorevole, la non menzione non può essere negata per ragioni diverse da quelle previste dall'art. 133 c.p., come la tutela di futuri rapporti commerciali.
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