L'Imputata ricorre in Cassazione chiedendo l'annullamento della condanna stabilita con patteggiamento per il reato di furto, sostenendo che la persona offesa avesse ritirato la denuncia. A sostegno di ciò, la difesa ha presentato uno screenshot di chat da un'applicazione di messaggistica e una dichiarazione inviata dalla Germania. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che la remissione di querela effettuata all'estero deve rispettare formalità precise. In particolare, occorre presentarla all'agente consolare oppure alle autorità di polizia, non tramite messaggi WhatsApp o e-mail prive di verifica d'identità e attestazione di deposito. Per questo motivo, il ritiro della denuncia è considerato invalido e la condanna resta confermata, con sanzione pecuniaria per la ricorrente.
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