L'Imputato, condannato per furto aggravato e ricettazione alla pena di due anni e otto mesi di reclusione, ha proposto ricorso in Cassazione. Tra i motivi di impugnazione, ha contestato il diniego dell'applicazione delle pene sostitutive, in particolare la detenzione domiciliare, negata nei giudizi di merito perché non richiesta in primo grado e motivata solo genericamente con i precedenti penali. La Corte di Cassazione ha accolto la doglianza, stabilendo che la richiesta di pene sostitutive è ammissibile per la prima volta anche in appello e che il rigetto basato sui precedenti penali necessita di una motivazione specifica e concreta sulla mancata rieducazione. La Suprema Corte ha annullato la sentenza limitatamente alle pene sostitutive, rinviando per un nuovo esame alla Corte d'appello.
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