Un'occupante abusiva ha allacciato la propria abitazione direttamente alla rete di distribuzione mediante un cavo clandestino, bypassando il contatore dopo la cessazione del contratto di fornitura. Il Tribunale di primo grado ha dichiarato il non doversi procedere per difetto di querela, ritenendo che l'elettricità destinata a un alloggio privato perdesse la natura pubblicistica. Il Procuratore della Repubblica ha impugnato la decisione in Cassazione. I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso, stabilendo che il furto di energia elettrica mediante allaccio abusivo è un reato aggravato dalla destinazione del bene a pubblico servizio. Tale caratteristica rende il reato perseguibile d'ufficio senza necessità di querela della società erogatrice. La Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata, disponendo un nuovo giudizio.
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