Due imputati, condannati per furto aggravato in concorso, hanno proposto ricorso in Cassazione. La difesa ha contestato l'utilizzo del rilievo delle impronte digitali, sostenendo che l'esaltazione chimica delle tracce costituisse un'attività di accertamenti tecnici non ripetibili, da compiere con le garanzie difensive dell'articolo 360 c.p.p. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I giudici hanno chiarito che l'esaltazione e la repertazione delle impronte sono semplici attività di prelievo e messa in sicurezza, non soggette alla disciplina degli accertamenti tecnici non ripetibili. Inoltre, la presenza delle impronte digitali sul luogo del delitto, unita alle immagini di videosorveglianza, costituisce prova sufficiente di colpevolezza. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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