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Art. 624 Codice Penale — Anno 2023

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2653 provvedimenti

Altri anni per Art. 624 Codice Penale

Furto di energia elettrica: la Cassazione nega la prescrizione
Due soggetti sono stati condannati per furto di energia elettrica aggravato dall'uso di mezzi fraudolenti. Gli imputati hanno presentato ricorso in Cassazione sostenendo che il reato fosse ormai estinto per prescrizione e che la sentenza d'appello fosse stata depositata in ritardo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno chiarito che, a causa delle circostanze aggravanti, il termine di prescrizione scadrà solo nel 2027. Inoltre, il deposito della sentenza è avvenuto regolarmente entro i novanta giorni stabiliti. Infine, l'inammissibilità del ricorso impedisce l'applicazione delle nuove norme sulla procedibilità a querela introdotte dalla Riforma Cartabia. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Arresto in quasi flagranza: legittimo anche se i ladri fuggono
Due passanti notano due soggetti armeggiare vicino a un negozio a Ventimiglia e allertano la polizia. All'arrivo della pattuglia, i sospettati fuggono ma vengono inseguiti e fermati presso un distributore con arnesi da scasso. Il GIP non convalida l'arresto per tentato furto, ritenendo interrotto il nesso temporale. La Cassazione annulla la decisione del GIP, stabilendo che l'arresto in quasi flagranza è legittimo se l'inseguimento inizia subito dopo il reato grazie alla percezione dei testimoni e della polizia, anche se l'arresto avviene dopo ricerche ininterrotte. Viene invece confermata la mancata convalida per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, ritenuto di lieve entità.
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Procedibilità a querela per furto: condanna annullata senza querela
L'Imputata era stata condannata per tentato furto aggravato commesso con mezzo fraudolento. Nel corso del giudizio di Cassazione, la Suprema Corte ha rilevato che, a seguito delle modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia, per questo reato si applica la procedibilità a querela per furto. Poiché agli atti del processo non risultava depositata alcuna querela da parte della vittima, i giudici hanno annullato senza rinvio la sentenza di condanna. L'azione penale è stata dichiarata improcedibile, determinando la vittoria dell'Imputata e la cancellazione di ogni sanzione penale a suo carico.
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Furto aggravato: le chiavi lasciate sul mezzo non salvano il ladro
Il caso riguarda un uomo condannato per il reato di furto aggravato dopo aver sottratto un ciclomotore parcheggiato sulla pubblica via. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede non dovesse applicarsi poiché il proprietario aveva dimenticato le chiavi inserite nel mezzo per propria trascuratezza. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la condanna. I giudici hanno stabilito che la dimenticanza delle chiavi sul veicolo non esclude l'aggravante, in quanto la tutela penale delle cose esposte alla pubblica fede non richiede che il proprietario predisponga particolari difese o sistemi di sicurezza contro i furti.
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Procedibilità a querela: ricorso inammissibile e condanna ferma
Tre soggetti vengono condannati per tentato furto aggravato di piante da un negozio. Il conducente dell'auto attendeva nel parcheggio mentre le complici caricavano la refurtiva. La difesa propone ricorso in Cassazione, eccependo la mancanza di prove sul concorso del conducente e, con motivo nuovo, la sopravvenuta improcedibilità per mancanza di querela, introdotta dalla riforma Cartabia. La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso principale poiché basato su contestazioni di fatto già risolte nei gradi precedenti. Di conseguenza, l'inammissibilità travolge anche il motivo nuovo sulla procedibilità a querela: la nuova disciplina favorevole non può applicarsi se il ricorso principale è inammissibile, poiché si è già formato il giudicato sostanziale. I ricorrenti perdono la causa e sono condannati alle spese.
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Inammissibilità dell’appello: risarcire il danno non basta
L'Imputata, condannata in primo grado per tentato furto aggravato, ha proposto appello chiedendo la riduzione della pena al minimo edittale, evidenziando il risarcimento del danno effettuato. La Corte d'Appello ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, poiché l'atto non contestava la presenza di precedenti penali che giustificavano lo scostamento dal minimo. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, ribadendo che l'impugnazione deve confrontarsi direttamente con le motivazioni del primo giudice. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna dell'Imputata al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Furto nei supermercati: le telecamere non salvano dal reato
Un uomo è stato condannato per il furto di merce esposta sugli scaffali di un supermercato. La difesa ha sostenuto che la presenza di telecamere e l'intervento di una commessa escludessero l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, rendendo il reato non punibile senza querela. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che i sistemi di videosorveglianza non garantiscono un controllo continuo e che l'intervento della commessa è stato solo occasionale. Di conseguenza, il reato di furto nei supermercati rimane aggravato e procedibile d'ufficio. Il ricorrente è stato condannato a pagare le spese e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato di rapina e furto tentato: la Cassazione nega lo sconto
L'Imputato era stato condannato per il reato di rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Egli ha proposto ricorso in Cassazione chiedendo di riqualificare il fatto come furto tentato e lamentando un'eccessiva severità della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che i motivi presentati miravano a una inammissibile rivalutazione delle prove, preclusa in sede di legittimità. La sentenza d'appello aveva già ampiamente e logicamente motivato la corretta qualificazione del fatto come reato di rapina consumata e non come semplice furto. Di conseguenza, l'Imputato ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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Furto e riforma Cartabia: inammissibilità del ricorso
Il caso riguarda un furto aggravato commesso all'interno di un bar-ristorante ospedaliero, dove i complici hanno sottratto diecimila euro e buoni pasto forzando le casseforti con una fiamma ossidrica. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso presentato dall'imputato. La difesa sosteneva la mancanza di querela, nuova condizione di procedibilità introdotta dalla riforma Cartabia. Tuttavia, i giudici hanno stabilito che l'inammissibilità del ricorso impedisce di far valere la mancanza di querela sopravvenuta, poiché quest'ultima non incide sul giudicato sostanziale a differenza dell'abolizione del reato. L'imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Tentato furto: condanna annullata per difetto di querela
Tre soggetti sono stati condannati per il tentato furto aggravato di un motociclo parcheggiato in strada. Gli imputati hanno proposto ricorso in Cassazione evidenziando che la vittima aveva sporto solo una denuncia e non una formale querela. Con l'entrata in vigore della Riforma Cartabia, questo reato è diventato procedibile solo su querela di parte. Poiché sono decorsi i novanta giorni previsti dalla riforma senza che la persona offesa esprimesse la volontà di punire i colpevoli, la Corte di Cassazione ha annullato la condanna senza rinvio. La decisione si fonda sul difetto di querela, che rende il reato improcedibile in ogni stato e grado del processo, determinando la vittoria dei ricorrenti e la cancellazione della pena.
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Chiamata di correo: la verità dei tabulati contro la difesa
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo condannato per furto aggravato di veicoli industriali e ricettazione. La difesa contestava l'attendibilità della chiamata di correo di un complice defunto e la mancata concessione della non menzione della condanna. I giudici di legittimità hanno ribadito che non è possibile richiedere una nuova valutazione dei fatti in Cassazione se la motivazione della sentenza d'appello è logica e coerente. Inoltre, la chiamata di correo era supportata da solidi riscontri estrinseci, come i tracciati telefonici che dimostravano la complicità dell'imputato durante i furti. Di conseguenza, la condanna è stata confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Procedibilità a querela per furto: condanna annullata senza querela
L'Imputato era stato condannato per furto pluriaggravato di beni esposti alla pubblica fede. Con l'entrata in vigore della Riforma Cartabia, questo tipo di reato è diventato punibile solo dietro querela della persona offesa. Poiché la vittima aveva presentato solo una denuncia generica senza una formale richiesta di punizione, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Imputato. Di conseguenza, i giudici hanno annullato senza rinvio la sentenza di condanna per mancanza della necessaria condizione di procedibilità, sancendo che la procedibilità a querela per furto richiede una chiara manifestazione di volontà punitiva da parte della vittima.
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Condanna cancellata: la remissione di querela salva l’imputato
L'Imputato era stato condannato per furto aggravato, danneggiamento e porto abusivo di coltelli. Durante il giudizio di Cassazione, emerge che le vittime hanno formalizzato la remissione di querela per i reati di furto e danneggiamento. La Suprema Corte, applicando le novità della Riforma Cartabia che ha trasformato tali reati da procedibili d'ufficio a procedibili a querela, accoglie il ricorso. La remissione di querela, ritualmente accettata, estingue i reati di furto e danneggiamento. Inoltre, la Cassazione rileva che il reato di porto d'armi si era già estinto per prescrizione prima della sentenza d'appello. Di conseguenza, la Corte annulla senza rinvio la sentenza di condanna, dichiarando l'estinzione di tutti i reati e ponendo le spese processuali a carico dell'imputato.
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Inammissibilità del ricorso per cassazione: la condanna è definitiva
Il caso riguarda un uomo condannato per furto che ha proposto ricorso per cassazione contestando la qualificazione giuridica del fatto. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione a causa della genericità dei motivi presentati. L'imputato si è limitato a richiedere l'annullamento della sentenza senza specificare le ragioni giuridiche e senza contestare concretamente la motivazione del giudice di merito. Inoltre, la responsabilità penale era già diventata definitiva a seguito di un precedente rinvio limitato alla sola rideterminazione della pena. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Estinzione del reato per morte dell’imputato: stop alla condanna
Un cittadino era stato condannato per furto di energia elettrica ai danni di una società di fornitura. Dopo aver presentato ricorso in Cassazione tramite il proprio difensore, contestando vizi di notifica e la validità degli accertamenti tecnici, l'uomo è deceduto. Il difensore ha quindi depositato il certificato di morte chiedendo l'applicazione dell'articolo 129 del codice di procedura penale. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna. I giudici hanno stabilito che l'estinzione del reato per morte dell'imputato prevale su qualsiasi altra questione processuale, determinando l'immediata chiusura del procedimento penale in corso, senza possibilità di entrare nel merito delle accuse.
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Notifica all’imputato: arresti domiciliari senza scuse
L'Imputato, condannato per furto aggravato, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando l'invalidità della notifica del decreto di citazione in appello. La notifica era stata eseguita presso il difensore di fiducia dopo l'irreperibilità nel domicilio dichiarato. L'Imputato sosteneva di non aver potuto comunicare il proprio stato di detenzione domiciliare per altra causa a causa di forza maggiore. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha stabilito che la notifica all'imputato è valida se eseguita presso il difensore qualora l'interessato non comunichi il mutamento di domicilio, non potendosi considerare la detenzione domiciliare come forza maggiore ostativa. Inoltre, i giudici hanno accertato la presenza di una regolare querela per il furto. L'Imputato è stato condannato alle spese e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Esercizio arbitrario delle proprie ragioni: condannato il vicino
Un allevatore è stato condannato per i reati di furto aggravato, pascolo abusivo ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni. L'uomo aveva rimosso i paletti di recinzione posizionati dai vicini sul loro terreno, riutilizzandoli per recintare la propria area, e vi aveva introdotto i propri animali a pascolare. La difesa sosteneva che l'imputato possedesse quel terreno da oltre vent'anni e che fosse in corso una causa civile per usucapione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. I giudici hanno confermato la condanna, evidenziando che farsi giustizia da soli rimuovendo le recinzioni altrui integra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, mentre l'appropriazione dei paletti configura il furto. L'imputato dovrà pagare le spese processuali, una sanzione alla Cassa delle ammende e rifondere le spese legali alla parte civile.
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Concordato in appello: l’accordo blocca il ricorso sul furto
L'Imputato, condannato per rapina, lesioni e furto aggravato, concordava la pena in appello rinunciando ai motivi di gravame. Successivamente, proponeva ricorso in Cassazione lamentando la mancanza di querela per il furto, ritenendo la pena illegale a seguito della Riforma Cartabia. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello preclude la contestazione di vizi non attinenti alla legalità della pena. Inoltre, la costituzione di parte civile della vittima equivale alla presentazione della querela, rendendo infondata la tesi difensiva. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Misure cautelari personali: arresti confermati anche dopo la fuga
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'indagata contro l'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari per associazione a delinquere e furti aggravati. La difesa contestava la sussistenza delle esigenze alla base delle misure cautelari personali, sostenendo l'assenza di attualità del pericolo a causa del tempo trascorso dai fatti e valorizzando l'incensuratezza della donna. La Suprema Corte ha invece confermato la legittimità del provvedimento, evidenziando che l'indagata era fuggita all'estero prima dell'arresto, rendendo necessario un mandato di arresto europeo. Inoltre, la gravità dei fatti e i precedenti di polizia giustificano il pericolo di reiterazione. L'indagata perde il ricorso, resta agli arresti domiciliari e viene condannata al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Ricorso personale in Cassazione: il fai-da-te costa carissimo
Un cittadino, condannato per tentato furto aggravato, ha presentato personalmente un ricorso alla Corte di Cassazione lamentando una carenza di motivazione della sentenza d'appello. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile l'impugnazione perché il ricorso personale in Cassazione non è più consentito dalla legge. A seguito delle riforme del 2017, l'atto deve essere necessariamente sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. L'inammissibilità del ricorso ha impedito anche l'applicazione delle nuove norme sulla procedibilità a querela introdotte dalla riforma Cartabia, in quanto l'atto non idoneo determina il passaggio in giudicato della condanna. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di quattromila euro alla Cassa delle ammende.
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