Un Lavoratore, condannato per detenzione di ordigni esplosivi e già sottoposto ad avviso orale, ha presentato ricorso in Cassazione. Contestava il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, lamentando un vizio di motivazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso penale, ritenendo le doglianze manifestamente infondate. Ha confermato che la Corte d'Appello aveva adeguatamente motivato il diniego, basandosi sul curriculum criminale del Lavoratore e sulla gravità del fatto, e che la sospensione condizionale era preclusa da precedenti concessioni e da una prognosi negativa. Il Lavoratore è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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