Una cittadina è stata condannata per il reato di furto pluriaggravato di energia elettrica ai danni della rete pubblica. Dopo la conferma della colpevolezza in appello, l'imputata ha proposto ricorso in Cassazione contestando la valutazione delle prove, il mancato riconoscimento della prevalenza dell'attenuante del danno di speciale tenuità e l'esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto. I Supremi Giudici hanno dichiarato l'inammissibilità totale dell'impugnazione. La Corte ha ribadito l'impossibilità di rivalutare le prove in sede di legittimità e ha confermato il corretto bilanciamento delle aggravanti con le attenuanti. Inoltre, l'entità della pena edittale prevista per le condotte contestate impedisce l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. Di conseguenza, la condanna è divenuta definitiva con l'addebito delle spese e una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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