La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato da un imputato personalmente, senza la firma di un avvocato abilitato. La decisione si basa sull'art. 613 del codice di procedura penale, che impone, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto all'albo speciale della Cassazione. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di € 3.000,00.
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