Una lite tra famiglie confinanti, caratterizzata da minacce e molestie da entrambe le parti, porta all'applicazione di una misura cautelare per stalking. La Cassazione conferma l'annullamento del provvedimento, stabilendo un principio chiave sugli atti persecutori e reciprocità. Se il conflitto è reciproco, non si può presumere lo stato d'ansia della presunta vittima. Il giudice deve fornire una motivazione rafforzata, dimostrando che, nonostante la conflittualità reciproca, una parte ha subito un reale e grave turbamento psicologico. In questo caso, le prove sono state ritenute insufficienti a causa dell'inattendibilità delle dichiarazioni e del contesto di scontro bilaterale.
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