Un uomo, accusato di atti persecutori e lesioni personali, concorda un patteggiamento a sei mesi di reclusione. Successivamente, l'imputato impugna la sentenza sostenendo che il proprio consenso fosse venuto meno e che preferisse essere giudicato con il rito abbreviato. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che, nell'ultima udienza, i difensori dell'imputato, muniti di regolare procura speciale, hanno espressamente confermato la richiesta di patteggiamento. Questa dichiarazione, effettuata da soggetti pienamente legittimati, supera le precedenti contestazioni personali dell'imputato. Di conseguenza, l'accordo è valido e la condanna viene confermata, con l'aggiunta delle spese processuali.
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