Una società, costituitasi parte civile in un processo penale, presenta ricorso in Cassazione. Successivamente, a causa della sua cancellazione dal registro delle imprese, la stessa società formalizza una rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La Corte di Cassazione, prendendo atto della rinuncia, dichiara il ricorso inammissibile. La sentenza stabilisce un principio importante: la rinuncia al ricorso, pur essendo un atto volontario, comporta non solo la condanna al pagamento delle spese processuali, ma anche il versamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, in questo caso fissata in mille euro.
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