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Art. 589 Codice di Procedura Penale — Anno 2026

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108 provvedimenti

Altri anni per Art. 589 Codice di Procedura Penale

Revoca della misura e rinuncia al ricorso per cassazione
Un indagato per reati societari e tributari subisce la misura degli arresti domiciliari. Il Giudice e il Tribunale del riesame respingono le istanze di revoca della misura. La difesa propone ricorso ai giudici di legittimità lamentando la mancata valutazione del venir meno dei poteri gestori. Nelle more del giudizio, il giudice dispone la revoca della misura restrittiva. L'indagato deposita quindi la rinuncia al ricorso per cassazione tramite procuratore speciale munito di apposita delega. La Suprema Corte dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse. I giudici stabiliscono inoltre la mancata condanna al pagamento delle spese processuali e delle sanzioni pecuniarie.
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Revoca della misura cautelare: stop a spese e ricorso
Un indagato per cessione di stupefacenti ha subito la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, confermata in sede di riesame. La difesa ha impugnato il provvedimento in Cassazione sostenendo l'ipotesi del consumo di gruppo e l'assenza dei gravi indizi di colpevolezza. Prima dell'udienza di legittimità, il giudice competente ha disposto la revoca della misura cautelare per l'emersione di nuovi fatti. Di conseguenza, la difesa ha presentato formale rinuncia al ricorso. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, stabilendo che la revoca della misura cautelare esonera l'indagato dal pagamento delle spese di giustizia e della sanzione alla cassa delle ammende.
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Rinuncia all’impugnazione: l’abbandono del ricorso costa caro
Nel caso in esame, il difensore dell'imputato, munito di apposita procura speciale, ha depositato una formale rinuncia all'impugnazione contro un'ordinanza della Corte d'appello. La Corte di Cassazione ha ribadito che la rinuncia all'impugnazione costituisce un atto formale, irrevocabile e recettizio, che determina automaticamente l'inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, i giudici di legittimità hanno dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di cinquecento euro in favore della Cassa delle Ammende, ravvisando profili di colpa nella presentazione originaria del gravame poi abbandonato.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena vieta il ricorso
L'Imputato ha concordato la pena in secondo grado tramite l'istituto del concordato in appello, ottenendo una rideterminazione della sanzione con bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva qualificata. Successivamente, ha proposto ricorso per Cassazione contestando proprio il riconoscimento della recidiva. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena comporta la rinuncia ai motivi di impugnazione non concordati. Questa rinuncia genera una preclusione processuale che impedisce di ridiscutere in sede di legittimità elementi già definiti nell'accordo, come il bilanciamento delle circostanze. Di conseguenza, l'Imputato perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Misure di prevenzione: citofono muto e condanna confermata
Un uomo sottoposto a misure di prevenzione con l'obbligo di rimanere in casa durante la notte non ha risposto al citofono durante un controllo della polizia. Condannato in appello a otto mesi di reclusione, ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che non vi fosse prova del funzionamento del citofono e che il Procuratore Generale avesse rinunciato all'appello. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che chi è sottoposto a restrizioni domiciliari deve assicurarsi che i sistemi di controllo, come il citofono, siano sempre perfettamente efficienti. Inoltre, la richiesta verbale di conferma della sentenza in udienza non costituisce una rinuncia formale all'impugnazione. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: addio alla sanzione pecuniaria
Il Ricorrente, condannato nei gradi precedenti per reati in materia di stupefacenti e armi, ha proposto ricorso in Cassazione. Successivamente, ha presentato formale rinuncia al ricorso con firma autenticata dal difensore. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso a causa della rinuncia, condannando il ricorrente al pagamento delle sole spese processuali ed escludendo la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende per sopravvenuta carenza di interesse.
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Rinuncia al ricorso: definitiva la condanna per furto in cortile
Una donna, condannata in appello per furto in abitazione per aver sottratto una bicicletta da un cortile, propone ricorso per Cassazione. La difesa contesta la qualificazione del reato, sostenendo che non sia stato verificato se il cortile fosse una pertinenza dell'abitazione. Tuttavia, l'imputata, detenuta in carcere, presenta formale rinuncia al ricorso tramite l'amministrazione penitenziaria. La Corte di Cassazione dichiara l'inammissibilità del ricorso proprio a causa della sopravvenuta rinuncia al ricorso. Di conseguenza, la condanna viene confermata e la ricorrente viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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Rinuncia all’impugnazione: stop al ricorso ma scatta la condanna
Il caso riguarda un soggetto che aveva presentato ricorso in Cassazione contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Napoli, il quale aveva negato la detenzione domiciliare. Successivamente, il ricorrente ha presentato una formale dichiarazione di rinuncia all'impugnazione. La Corte di Cassazione ha preso atto di questa scelta, che costituisce l'esercizio di un diritto potestativo e determina l'immediata estinzione del processo. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato l'interessato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria di cinquecento euro a favore della Cassa delle ammende. La decisione originaria del Tribunale di Sorveglianza diventa così definitiva.
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Rinuncia ai motivi di appello: la condanna diventa definitiva
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato che contestava la propria responsabilità penale. L'imputato sosteneva che il giudice d'appello avrebbe dovuto pronunciare un'immediata causa di non punibilità. Tuttavia, la Suprema Corte ha evidenziato che l'imputato aveva precedentemente effettuato una formale rinuncia ai motivi di appello riguardanti proprio la responsabilità penale. Poiché i motivi rinunciati non possono sopravvivere a tale atto di rinuncia, e in mancanza di elementi concreti per una pronuncia liberatoria d'ufficio, il ricorso è stato respinto con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: errore del giudice e spese azzerate
L'Imputato ha concordato la pena in secondo grado tramite il concordato in appello, stabilendo la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva. Tuttavia, la Corte d'appello ha erroneamente scritto nel dispositivo che le attenuanti erano "equivalenti", pur applicando la pena corretta. L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione per contestare tale statuizione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché le questioni rinunciate con il concordato in appello non sono più impugnabili. Tuttavia, rilevando un mero errore materiale nel testo della sentenza, la Cassazione ha rettificato il dispositivo sostituendo "equivalenti" con "prevalenti". Di conseguenza, ha escluso la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e delle spese a favore della parte civile, la quale non ha titolo per intervenire su questioni relative alla sola misura della pena.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: il dietrofront costa caro
Il caso riguarda un cittadino che, tramite il proprio difensore munito di procura speciale, aveva proposto ricorso contro un provvedimento del Tribunale di Sorveglianza. Successivamente, lo stesso difensore ha depositato una formale rinuncia al ricorso per cassazione senza fornire motivazioni legate a una sopravvenuta carenza di interesse. La Corte di Cassazione ha preso atto della rinuncia, dichiarando il ricorso inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria di 500 euro in favore della Cassa delle ammende, poiché la rinuncia non motivata non esime dalla responsabilità per le spese processuali sostenute dallo Stato.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: la condanna diventa definitiva
Un cittadino, condannato in appello a un anno e tre mesi di reclusione per propaganda e istigazione all'odio (art. 604-bis c.p.), ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Successivamente, l'imputato ha depositato una formale dichiarazione di rinuncia all'impugnazione. La Suprema Corte ha preso atto di questa volontà, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la rinuncia al ricorso per cassazione costituisce l'esercizio di un diritto potestativo che estingue immediatamente il processo e rende la condanna definitiva. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di cinquecento euro a favore della Cassa delle ammende.
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Dal carcere alla dimora: rinuncia al ricorso per cassazione
Il Tribunale di Bari confermava la custodia in carcere per L'Imputato, accusato di tentato omicidio. L'Imputato proponeva ricorso per cassazione. Successivamente, la misura cautelare veniva sostituita con l'obbligo di dimora grazie a una qualificazione giuridica più lieve del fatto. Di conseguenza, il difensore dell'Imputato presentava formale rinuncia al ricorso per cassazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza applicare sanzioni pecuniarie o spese di giustizia, determinando la chiusura definitiva del procedimento cautelare in corso.
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Rinuncia al riesame: scatta la condanna alle spese processuali
L'autorità giudiziaria ha sequestrato prodotti derivati da canapa sativa venduti in un distributore automatico gestito da una commerciante. Quest'ultima ha presentato richiesta di riesame, ma ha successivamente rinunciato all'impugnazione poiché la pubblica accusa non aveva ancora eseguito le analisi tossicologiche sulle sostanze. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso per rinuncia, applicando la condanna alle spese processuali. La commerciante ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che la rinuncia fosse dovuta a una perdita di interesse non imputabile a sua colpa. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che la mancanza di analisi tossicologiche non costituisce un evento sopravvenuto, ma un elemento valutabile nel merito. Di conseguenza, la rinuncia è stata una scelta discrezionale della difesa, confermando la legittimità della condanna alle spese processuali e aggiungendo una sanzione pecuniaria.
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Rinuncia all’impugnazione: condanna definitiva e multa di 3000 euro
L'Imputato, condannato in appello a sei mesi di reclusione per il reato di danneggiamento aggravato, ha proposto ricorso per cassazione. Successivamente, il suo difensore di fiducia, munito di apposita procura speciale, ha depositato un formale atto di rinuncia all'impugnazione. La Corte di Cassazione ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso a causa della sopravvenuta rinuncia all'impugnazione. Di conseguenza, i giudici hanno condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi che escludessero la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: la marcia indietro costa cara
L'Imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Ancona. Successivamente, lo stesso soggetto ha presentato una formale rinuncia al ricorso per cassazione. La Corte di Cassazione ha preso atto di questa scelta e ha dichiarato inammissibile l'impugnazione. I giudici hanno inoltre rilevato l'assoluta genericità dei motivi di ricorso originariamente presentati. Di conseguenza, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dalla legge in caso di inammissibilità del ricorso.
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Rinuncia al ricorso: il sequestro informatico resta valido
Un indagato per reati di corruzione ha impugnato il sequestro probatorio di documenti e dispositivi informatici disposto dal Tribunale del riesame, lamentando la violazione del principio di proporzionalità per l'acquisizione indiscriminata dei dati. Successivamente, dopo aver nominato un nuovo difensore, l'indagato ha presentato formale rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proprio a causa della sopravvenuta rinuncia al ricorso. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria di cinquecento euro in favore della cassa delle ammende, senza che i giudici abbiano potuto esaminare il merito della contestazione sul sequestro dei supporti informatici.
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Accordo sulla Pena: L’Inammissibilità del Ricorso Penale in Cassazione
Un Lavoratore ha presentato ricorso in Cassazione contro una sentenza che aveva confermato una pena. Tuttavia, in precedenza, il Lavoratore aveva raggiunto un accordo sulla pena (pena concordata) in appello, rinunciando ad altri motivi di impugnazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha stabilito che l'accordo sulla pena e la rinuncia ai motivi di appello creano una preclusione processuale. Questo significa che non si possono più contestare aspetti già definiti o rinunciati, inclusa l'entità della pena, portando all'inammissibilità ricorso penale.
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Rinuncia al Ricorso: Appello Ritirato, Sentenza Definitiva e Spese
Un condannato aveva impugnato in Cassazione il rigetto della sua richiesta di affidamento in prova. Successivamente, ha presentato una formale dichiarazione di rinuncia al ricorso. La Corte ha stabilito che tale rinuncia è un diritto che estingue immediatamente il processo. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, rendendo definitiva la decisione del Tribunale di Sorveglianza. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Rinuncia al ricorso per cassazione: appello fermato e condanna
Un condannato aveva presentato ricorso in Cassazione contro il rigetto della sua istanza di detenzione domiciliare. Tuttavia, prima della decisione, il suo difensore ha presentato una dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che la rinuncia è un atto che estingue immediatamente il processo. Di conseguenza, la precedente decisione è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di 500 euro. La sentenza conferma che la rinuncia, effettuata dal difensore con procura speciale, è sufficiente a chiudere il procedimento.
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