La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di un imputato condannato per due episodi di furto e per l'utilizzo indebito di una carta bancomat. L'imputato contestava la mancata esclusione dell'aggravante della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, lamentando difetti di motivazione nella sentenza di secondo grado. I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile per genericità delle censure. La sentenza di merito ha infatti motivato in modo corretto la pericolosità sociale dell'autore, evidenziando la pluralità degli illeciti e la stretta vicinanza cronologica con i precedenti penali. La decisione conferma la piena e legittima applicazione della recidiva, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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