La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 28766/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'imputata condannata per ricettazione e uso indebito di carte di pagamento. L'unico motivo di ricorso era la presunta estinzione dei reati per prescrizione. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, sottolineando come l'accertamento della recidiva reiterata abbia esteso i termini di prescrizione a oltre 13 e 22 anni, non ancora decorsi al momento della sentenza di appello. L'ordinanza ribadisce il principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di rilevare la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata, confermando il nesso cruciale tra prescrizione e recidiva nel calcolo dei termini di estinzione del reato.
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