Una struttura sanitaria privata ha impugnato dinanzi al TAR una delibera dell'azienda sanitaria locale relativa alla regressione tariffaria per l'anno 2019, lamentando ritardi e difetti di calcolo. L'azienda sanitaria ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, sostenendo che la causa spettasse al giudice ordinario. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno accolto il ricorso, stabilendo che, quando la lite non investe il potere autoritativo di programmazione ma riguarda meramente il calcolo economico e i tempi del pagamento in base ad accordi contrattuali, la competenza appartiene al giudice civile. La regressione tariffaria, in questo contesto, è stata trattata come una questione di diritti soggettivi patrimoniali.
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