Un costruttore edile ottiene dal Comune un permesso di costruire e realizza un palazzo. Successivamente, su ricorso di un vicino, il giudice amministrativo annulla il permesso perché illegittimo. Il costruttore, costretto a demolire l'opera e a risarcire gli acquirenti, fa causa al Comune e ai suoi dipendenti davanti al giudice ordinario. Egli chiede il risarcimento dei danni subiti per aver confidato nella validità del titolo edilizio. Il Comune eccepisce il difetto di giurisdizione, sostenendo la competenza del giudice amministrativo. Le Sezioni Unite della Cassazione dichiarano la giurisdizione del giudice ordinario. La Corte stabilisce che la richiesta di risarcimento si fonda sulla lesione dell'affidamento incolpevole del cittadino nella correttezza dell'azione pubblica. Non si contesta un provvedimento amministrativo, ma un comportamento scorretto dell'ente, regolato dalle norme civilistiche sulla buona fede.
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