La Procura della Corte dei Conti ha citato in giudizio l'ex amministratore di una società alberghiera per presunto danno erariale, contestando il mancato versamento dell'imposta di soggiorno incassata nel 2022. L'amministratore ha proposto un regolamento preventivo di giurisdizione, sostenendo la competenza della Giustizia Tributaria. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno accolto il ricorso, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice contabile. La Corte ha chiarito che, a seguito della riforma del 2020, l'albergatore non è più un agente contabile che maneggia denaro pubblico, ma un responsabile d'imposta solidalmente obbligato al pagamento del tributo. Di conseguenza, le contestazioni sul mancato versamento dell'imposta di soggiorno rientrano esclusivamente nella giurisdizione tributaria e non in quella contabile per danno erariale.
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