Una società subappaltatrice chiedeva l'accesso al Fondo salva-opere per recuperare crediti insoddisfatti verso l'appaltatore principale, ammesso al concordato preventivo. Il Ministero, dopo un iniziale accoglimento, revocava il beneficio ritenendo il credito estinto tramite l'assegnazione di azioni concordatarie. La società impugnava la revoca davanti al TAR, che declinava la giurisdizione. Le Sezioni Unite della Cassazione, adite con regolamento preventivo, hanno confermato la giurisdizione del giudice ordinario. La Corte ha stabilito che, quando l'erogazione di un contributo pubblico è vincolata dalla legge a presupposti oggettivi e non comporta valutazioni discrezionali della Pubblica Amministrazione, la posizione del privato è di diritto soggettivo. Di conseguenza, la contestazione sulla revoca spetta al giudice ordinario e non a quello amministrativo.
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