Una società immobiliare si opponeva a una richiesta di pagamento da parte di un Comune per lavori di messa in sicurezza di un suo immobile, eseguiti d'ufficio. La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha stabilito la giurisdizione del giudice ordinario, chiarendo che la controversia non riguarda la legittimità dell'atto amministrativo originario, ma il diritto soggettivo del Comune al rimborso delle spese. La causa verte quindi su un'obbligazione di diritto privato, la cui competenza spetta al tribunale civile.
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