Un'associazione culturale, a seguito di un accertamento fiscale per l'anno 2004, ha invocato una precedente sentenza favorevole relativa ad annualità passate. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha respinto il ricorso, chiarendo che il giudicato esterno non si estende automaticamente agli anni d'imposta successivi. Spetta al contribuente dimostrare la perfetta identità dei presupposti di fatto e di diritto, onere che in questo caso non è stato assolto. La Corte ha confermato la legittimità dell'accertamento basato su presunzioni legali che qualificavano l'attività dell'ente come commerciale.
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