Un investitore ha agito in giudizio per far dichiarare la nullità di un contratto di acquisto di azioni stipulato con una banca, successivamente posta in liquidazione coatta amministrativa. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando che qualsiasi azione contro un istituto in tale procedura, anche se di mero accertamento, è inammissibile in sede ordinaria. Tali pretese devono essere fatte valere esclusivamente all'interno della procedura concorsuale, tramite istanza al commissario liquidatore, a causa della cosiddetta "vis atractiva" della procedura stessa.
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