Una società cooperativa ha impugnato la decisione di un'agenzia nazionale di recuperare fondi agricoli UE, sostenendo che le modifiche al programma operativo fossero state autorizzate dalla Regione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando gli ampi poteri dell'organismo pagatore di verificare autonomamente la legittimità dei contributi, anche in presenza di approvazioni regionali, qualora vengano riscontrate modifiche sostanziali. La decisione sottolinea la distinzione tra autorizzazione amministrativa e controllo finale sull'ammissibilità dei fondi.
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