Un promissario acquirente esercita il recesso da un contratto preliminare, sostenendo l'invalidità del certificato di agibilità dell'immobile. La Corte di Cassazione, confermando la decisione d'appello, dichiara il recesso illegittimo. La motivazione risiede nel fatto che il certificato, rilasciato nel 1994, era pienamente valido secondo la normativa all'epoca vigente. Di conseguenza, l'inadempimento è stato attribuito al promissario acquirente, con la sua condanna a risarcire i danni e la perdita della caparra. L'ordinanza sottolinea inoltre l'importanza della specificità dei motivi di ricorso.
Continua »