Una società, danneggiata da un'alluvione nel 1992, ha citato in giudizio un Ministero per ottenere un risarcimento. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto della domanda, stabilendo che il termine di dieci anni per la prescrizione del risarcimento danni è iniziato a decorrere non dalla conclusione del processo penale, ma dal momento del rinvio a giudizio del tecnico responsabile (avvenuto nel 2000). Secondo la Corte, tale atto era sufficiente a rendere conoscibile alla vittima il nesso di causalità tra l'evento e le carenze delle opere idrauliche, permettendole così di esercitare il proprio diritto.
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