Un gruppo di proprietari ha subito danni alle loro proprietà a causa dell'esondazione di un fiume, attribuita alla gestione di una diga da parte di un'azienda e alla presenza di un rilevato privato. Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche aveva riconosciuto la responsabilità da cose in custodia dell'azienda e dei proprietari del rilevato. La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha accolto il ricorso dell'azienda, chiarendo che la responsabilità del custode è oggettiva e si esclude solo provando il caso fortuito, inteso come evento esterno imprevedibile e inevitabile, senza valutare la diligenza del custode. La sentenza viene cassata e rinviata per un nuovo esame, mentre i ricorsi incidentali dei proprietari sono stati dichiarati inammissibili.
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