Un Istituto Bancario, titolare di un'ipoteca su immobili confiscati alla criminalità organizzata, ha chiesto all'Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati e Confiscati (ANBSC) il pagamento del proprio credito, già riconosciuto dal Tribunale. Di fronte al silenzio dell'Agenzia, la banca ha fatto ricorso al TAR. Sia il TAR sia il Consiglio di Stato hanno dichiarato il difetto di giurisdizione. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno confermato questa decisione, stabilendo che la giurisdizione spetta al giudice ordinario. La tutela dei creditori ipotecari di buona fede si configura infatti come un diritto soggettivo di natura indennitaria. L'attività dell'Agenzia non è espressione di discrezionalità amministrativa, ma ha natura puramente tecnica e ausiliaria del giudice ordinario. L'Istituto Bancario perde quindi il ricorso in Cassazione, dovendo riassumere la causa davanti al tribunale civile ordinario.
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