Il Debitore ha chiesto la revocazione di un'ordinanza della Corte di Cassazione, sostenendo che i giudici avessero sbagliato nel considerare tardivo un suo ricorso. Secondo il Debitore, alla sua opposizione a precetto doveva applicarsi la sospensione feriale dei termini estivi, non essendo l'esecuzione forzata ancora iniziata. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la contestazione riguarda un'interpretazione di legge e non un errore percettivo di fatto. Inoltre, la Corte ha confermato un principio consolidato: l'opposizione a precetto rientra tra le cause esecutive a cui non si applica mai la pausa estiva dei termini, neppure nelle fasi di impugnazione. Il Debitore è stato condannato al pagamento del doppio contributo unificato.
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