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Art. 360-bis Codice di Procedura Civile — Anno 2022

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183 provvedimenti

Altri anni per Art. 360-bis Codice di Procedura Civile

Revisione della rendita catastale: il Fisco perde per un errore
L'Agenzia delle Entrate ha disposto la revisione della rendita catastale di alcuni immobili situati in una specifica microzona comunale, aumentandone la classe di merito. I proprietari hanno impugnato l'atto, ritenendolo privo di motivazione. La Commissione Tributaria Regionale ha dato ragione ai contribuenti, annullando il provvedimento. L'ente impositore ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Da un lato, l'amministrazione ha erroneamente inserito nel ricorso i dati di un altro contribuente e di un'altra zona. Dall'altro, la Corte ha ribadito che l'atto di revisione non può limitarsi a un mero calcolo statistico sul valore medio di mercato della zona, ma deve indicare gli elementi concreti che giustificano la variazione per il singolo immobile. L'Agenzia delle Entrate perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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Procura speciale alle liti invalida: paga l’avvocato
Le Vicine hanno citato in giudizio La Proprietaria del Fondo per far valere una servitù di passaggio e rimuovere un muretto ostacolante. Dopo la sconfitta nei primi due gradi, La Proprietaria ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per la mancanza di una valida procura speciale alle liti. La procura allegata era infatti priva di data e conteneva formule generiche riferite solo ai precedenti gradi di merito. Di conseguenza, i giudici hanno condannato l'avvocato della ricorrente a pagare personalmente le spese di giudizio della controparte, poiché ha agito senza un mandato valido per la fase di legittimità.
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Contributi previdenziali su redditi di capitale: stop dell’INPS
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'INPS, stabilendo che non si devono pagare i contributi previdenziali su redditi di capitale percepiti come socio non lavoratore di una società a responsabilità limitata. Nel caso specifico, l'ente previdenziale pretendeva il pagamento dei contributi calcolandoli anche sugli utili derivanti da partecipazioni in società in cui il contribuente non svolgeva alcuna attività lavorativa. I giudici hanno chiarito che la base imponibile per la Gestione commercianti comprende solo i redditi d'impresa derivanti da un'effettiva attività lavorativa abituale e prevalente. Di conseguenza, i semplici utili da investimento restano esclusi dalla tassazione previdenziale. Il ricorso dell'INPS è stato dichiarato inammissibile, confermando la vittoria del lavoratore.
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Imponibile contributivo Gestione Commercianti: no sui dividendi
L'INPS ha richiesto a un contribuente il pagamento dei contributi previdenziali calcolati non solo sul reddito da lavoro, ma anche sui redditi di capitale percepiti come socio non lavoratore di altre società. Il contribuente ha contestato la richiesta. La Corte di Cassazione ha confermato che l'imponibile contributivo Gestione Commercianti comprende la totalità dei redditi d'impresa, ma esclude i redditi di capitale derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali in cui non si svolge attività lavorativa. Di conseguenza, il ricorso dell'INPS è stato dichiarato inammissibile, confermando la vittoria del contribuente che non dovrà pagare i contributi su tali somme.
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Contributi previdenziali socio di capitale: stop INPS su utili
L'INPS ha richiesto a un cittadino il pagamento di contributi previdenziali calcolati non solo sul suo reddito da amministratore, ma anche sui dividendi percepiti come semplice socio di capitale in altre società. L'interessato ha proposto opposizione, sostenendo che tali somme non dovessero rientrare nella base imponibile. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS, confermando che i redditi derivanti dalla mera partecipazione societaria, senza lo svolgimento di attività lavorativa abituale e prevalente, non sono soggetti a contribuzione. Di conseguenza, i contributi previdenziali socio di capitale non sono dovuti sui redditi di puro capitale, escludendo così pretese indebite dell'ente previdenziale e confermando la vittoria del cittadino, con condanna dell'INPS al pagamento delle spese processuali.
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Compensazione delle spese processuali: paga anche chi è contumace
Un Comune, creditore verso un cittadino condannato per danno erariale, ha promosso un'azione revocatoria contro le donazioni fatte da quest'ultimo alla propria famiglia. La Corte d'Appello ha accolto la domanda, condannando i familiari e il debitore al pagamento delle spese legali, nonostante la contumacia del debitore. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dei familiari. La Corte ha chiarito che la compensazione delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile. Inoltre, la condanna alle spese colpisce anche il contumace, poiché il criterio fondamentale della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio non adempiendo spontaneamente al debito.
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Contributi previdenziali su utili societari: esente il socio
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un lavoratore autonomo il pagamento di contributi previdenziali calcolati anche sugli utili derivanti dalla sua partecipazione in una società a responsabilità limitata. Il lavoratore, tuttavia, non svolgeva alcuna attività lavorativa all'interno di questa società. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito, dichiarando inammissibile il ricorso dell'ente. La Corte ha stabilito che i contributi previdenziali su utili societari non sono dovuti se i proventi derivano da una mera partecipazione finanziaria (redditi di capitale) e non da un'effettiva attività lavorativa. Di conseguenza, il lavoratore non deve pagare i contributi pretesi e l'ente previdenziale è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Assegno circolare: no al doppio pagamento se il debito è estinto
Un avvocato ha richiesto a una banca il pagamento di due titoli di credito emessi come terzo pignorato in procedure esecutive. Tuttavia, la banca aveva già versato le somme direttamente all'avvocato tramite l'ufficiale giudiziario. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del professionista, confermando che l'assegno circolare equivale a una promessa di pagamento. Una volta che la banca ha dimostrato l'estinzione del debito originario, spettava al creditore dimostrare l'esistenza di un titolo diverso a giustificazione del pagamento preteso. L'avvocato perde la causa ed è condannato a pagare le spese processuali.
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No ai contributi previdenziali su redditi di capitale per i soci
L'INPS ha richiesto a un cittadino il pagamento di contributi previdenziali calcolati non solo sul suo reddito da artigiano, ma anche sui redditi percepiti come socio di capitale non lavoratore in alcune società a responsabilità limitata. Il cittadino ha presentato opposizione, sostenendo che tali somme fossero semplici redditi di capitale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS, confermando che non è dovuto il pagamento di contributi previdenziali su redditi di capitale derivanti dalla sola partecipazione azionaria senza svolgimento di attività lavorativa. La base imponibile previdenziale per artigiani e commercianti comprende solo i redditi d'impresa legati al lavoro effettivo. L'ente previdenziale è stato condannato a pagare le spese di giudizio.
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Imponibile contributivo Gestione commercianti: stop pretese INPS
L'INPS ha richiesto a un agente di commercio il pagamento di contributi previdenziali calcolati non solo sul suo reddito professionale, ma anche sui dividendi percepiti come socio non lavoratore di altre due società. Il lavoratore ha proposto opposizione, sostenendo che tali utili non dovessero rientrare nel calcolo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, confermando che l'imponibile contributivo Gestione commercianti comprende esclusivamente i redditi d'impresa derivanti da attività lavorativa diretta e abituale. Di conseguenza, i redditi di capitale derivanti dalla sola partecipazione azionaria senza prestazione di lavoro sono esclusi dalla tassazione previdenziale. Vince il lavoratore, con condanna dell'INPS al pagamento delle spese processuali.
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Contribuzione Gestione Commercianti: no ai soci non lavoratori
L'ente previdenziale ha richiesto a un lavoratore autonomo il pagamento di contributi previdenziali calcolati anche sui redditi derivanti dalla sua partecipazione come socio non lavoratore in due società di capitali. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente, confermando che la contribuzione Gestione Commercianti deve essere calcolata esclusivamente sui redditi d'impresa legati all'effettivo svolgimento di un'attività lavorativa. I semplici redditi di capitale, derivanti dalla mera partecipazione societaria senza prestazione di lavoro, non possono essere assoggettati a contribuzione. Di conseguenza, il lavoratore non deve pagare i contributi richiesti su tali somme e l'ente pubblico è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Usucapione di beni immobili: ko se manca l’interesse ad agire
Un cittadino interviene in una causa di usucapione promossa da alcuni comproprietari, rivendicando a sua volta l'usucapione di beni immobili su una porzione del compendio. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello respingono la sua domanda. L'uomo ricorre in Cassazione, contestando però solo il possesso riconosciuto in favore degli altri soggetti e non il rigetto della propria pretesa acquisitiva. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che, senza contestare il mancato accoglimento della propria domanda di usucapione di beni immobili, il ricorrente non ha alcun interesse ad agire per impugnare la decisione favorevole emessa nei confronti delle altre parti. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali.
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Equo indennizzo legge Pinto: la passività cancella il risarcimento
Una società ha richiesto un equo indennizzo legge Pinto per l'irragionevole durata di un processo civile durato oltre quindici anni in primo grado. Tuttavia, nel successivo grado di appello, la società è rimasta contumace e la causa si è estinta per inattività delle parti. La Corte d'Appello ha quindi revocato l'indennizzo inizialmente concesso. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società, confermando che la valutazione della durata del processo deve essere globale e non limitata a una sola fase. Inoltre, la contumacia e l'estinzione per inattività fanno scattare la presunzione legale di assenza di danno, che la società non ha superato con prove concrete. Vince il Ministero della Giustizia: nessun indennizzo è dovuto.
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Contributi consortili: la presunzione che supera la contestazione
Una società riceveva una cartella di pagamento per il versamento di contributi consortili relativi agli anni 2014 e 2015. La società impugnava l'atto, sostenendo che il Consorzio di bonifica non avesse dimostrato il beneficio concreto arrecato ai suoi immobili. Dopo i rigetti nei primi due gradi di giudizio, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della contribuente. I giudici hanno chiarito che l'inclusione degli immobili nel piano di classifica genera una presunzione di beneficio. Spetta quindi al contribuente contestare specificamente il piano per spostare l'onere della prova sull'ente impositore. Inoltre, la società non ha provato l'esistenza di un giudicato esterno favorevole per annualità precedenti.
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Esclusione dalla comunione legale: non basta una firma
Un marito ha chiesto l'esclusione dalla comunione legale di un immobile acquistato durante il matrimonio, sostenendo di averlo pagato con denaro personale. La moglie aveva partecipato all'atto confermando la natura personale del bene. Tuttavia, l'uomo non ha fornito prove tempestive sulla provenienza del denaro durante il primo grado di giudizio, tentando di depositare i documenti solo in appello e nel successivo giudizio di rinvio. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del marito. I giudici hanno stabilito che la dichiarazione del coniuge non acquirente non basta da sola a escludere il bene dalla comunione se mancano le prove oggettive dell'acquisto con fondi personali. Inoltre, nel giudizio di rinvio non è consentito presentare nuove prove tardive. Il marito perde la causa e deve pagare le spese legali.
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Demanio marittimo batte proprietà privata: addio alla spiaggia
I Privati hanno citato in giudizio i Ministeri competenti per rivendicare la proprietà di alcuni terreni registrati come statali. Il Tribunale e la Corte d'Appello hanno respinto la domanda, accertando che le aree, per le loro caratteristiche fisiche, appartengono al demanio marittimo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dei privati. La Suprema Corte ha ribadito che se un bene acquisisce i connotati naturali di spiaggia o lido, esso entra automaticamente a far parte del demanio marittimo, comprimendo o azzerando qualsiasi precedente diritto di proprietà privata. Di conseguenza, i ricorrenti hanno perso la causa e sono stati condannati al pagamento del doppio del contributo unificato.
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Relata di notifica omessa: il ricorso salta anche se hai ragione
I comproprietari di un terreno hanno chiesto la reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio, lamentando che i vicini avessero eretto un muro di recinzione. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello hanno respinto la domanda, ritenendo che il muro non ostacolasse il transito. I soccombenti hanno proposto ricorso in Cassazione dichiarando di aver ricevuto la notifica della sentenza d'appello, ma omettendo di depositare la relata di notifica. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile. Secondo i giudici, la dichiarazione di avvenuta notifica attiva il termine breve di impugnazione e impone l'obbligo di depositare la relata di notifica. Tale omissione non è sanabile in un secondo momento, in virtù del principio di autoresponsabilità delle parti.
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Usura sopravvenuta: la banca vince se il tasso iniziale è lecito
Una società in liquidazione ha citato in giudizio una banca contestando presunte irregolarità su un conto corrente con apertura di credito. Tra le contestazioni principali, la società lamentava il superamento del tasso soglia antiusura durante il rapporto, configurando l'ipotesi di usura sopravvenuta. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società. I giudici hanno ribadito che, se il tasso di interesse pattuito alla stipula del contratto è inferiore alla soglia di legge, il successivo superamento del limite nel corso del rapporto non determina la nullità della clausola né costituisce violazione del dovere di buona fede da parte dell'istituto di credito. Inoltre, la Suprema Corte ha respinto le contestazioni sull'anatocismo poiché formulate tardivamente in appello. Di conseguenza, la banca ha vinto la causa e la società è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
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Prescrizione del risarcimento danni: medici contro lo Stato
Un gruppo di medici specializzandi ha chiesto allo Stato italiano il risarcimento dei danni per la mancata attuazione delle direttive europee sulla giusta retribuzione durante i corsi di specializzazione svolti tra il 1980 e il 1990. I giudici di merito hanno rigettato la domanda per intervenuta prescrizione. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte ha ribadito che la prescrizione del risarcimento danni, di durata decennale, inizia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370/1999. Da quel momento, infatti, i medici avevano la certezza che lo Stato non avrebbe adottato ulteriori tutele spontanee. I medici hanno perso la causa e non hanno ottenuto alcun indennizzo.
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Medici specializzandi: la prescrizione cancella il risarcimento
Un medico ha chiesto il risarcimento dei danni allo Stato italiano per la mancata e tardiva attuazione delle direttive europee sulla remunerazione dei corsi di specializzazione frequentati tra il 1988 e il 1990. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che il diritto è scaduto. La Corte ha ribadito che la prescrizione risarcimento medici specializzandi è decennale e inizia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge numero 370 del 1999. Questa legge ha parzialmente sanato la situazione solo per chi aveva già ottenuto sentenze favorevoli, togliendo ogni dubbio sul fatto che lo Stato non avrebbe adottato ulteriori tutele spontanee. Di conseguenza, l'azione legale avviata molti anni dopo è fuori tempo massimo e il professionista perde definitivamente la causa.
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