Un contribuente, titolare di un'attività di parrucchiere, riceveva avvisi di accertamento per IRPEG, IRAP e IVA relativi agli anni 2007 e 2008. Dopo i primi gradi di giudizio, proponeva ricorso in Cassazione. Nelle more del giudizio di legittimità, il contribuente aderiva alla definizione agevolata prevista dal decreto legge 193/2016, provvedendo al pagamento integrale delle somme dovute in base al piano di rateazione. Avendo estinto il debito erariale, sia il contribuente sia l'Agenzia delle Entrate richiedevano l'estinzione del giudizio. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, disponendo la compensazione delle spese di lite tra le parti ed escludendo il versamento del raddoppio del contributo unificato.
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