Un debitore si oppone a un pignoramento immobiliare sostenendo l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo originario, consegnato anni prima alla moglie presso la vecchia residenza, dopo che lui si era già trasferito. La Corte di Cassazione ha respinto il suo ricorso, chiarendo la fondamentale differenza tra notifica nulla e inesistente. Poiché la consegna era avvenuta alla moglie, con cui esisteva ancora un vincolo matrimoniale, e presso un indirizzo precedente, sussisteva un collegamento con il destinatario. La notifica era quindi, al massimo, nulla e non inesistente. Il debitore avrebbe dovuto usare un altro strumento legale entro termini precisi. Avendo sbagliato procedura, ha perso la causa e il pignoramento è stato confermato.
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