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Art. 360-bis Codice di Procedura Civile — Anno 2022

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183 provvedimenti

Altri anni per Art. 360-bis Codice di Procedura Civile

Accertamento sintetico: i regali di nozze non salvano dal Fisco
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una contribuente contro due avvisi di accertamento IRPEF per gli anni 2006 e 2007. L'ufficio finanziario aveva rideterminato il reddito della donna tramite accertamento sintetico, basandosi sull'acquisto di terreni, immobili e sul possesso di un'auto e di una barca. La contribuente lamentava l'assenza di un contraddittorio preventivo e sosteneva di aver pagato i beni con regali di nozze, eredità e disinvestimenti. I giudici hanno chiarito che per gli anni d'imposta precedenti al 2009 il contraddittorio preventivo non era obbligatorio per le imposte non armonizzate. Inoltre, per superare le presunzioni del Fisco, non basta dimostrare la generica disponibilità di somme esenti, ma occorre provare che tali somme siano state effettivamente impiegate per sostenere le spese contestate. La contribuente perde la causa e deve pagare le spese legali.
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Modifica della domanda giudiziale: ammesso il prezzo ridotto
L'Acquirente ha acquistato un immobile scoprendo che un locale di 18 mq apparteneva a terzi. Ha quindi citato in giudizio i Venditori per il risarcimento dei danni. Successivamente, alla prima udienza, ha chiesto anche la riduzione del prezzo per evizione parziale. I Venditori hanno contestato tale richiesta, ritenendola una domanda del tutto nuova e vietata. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dei Venditori. I giudici hanno stabilito che la richiesta di riduzione del prezzo costituisce una semplice modifica della domanda giudiziale (emendatio libelli) e non una domanda nuova (mutatio libelli). Infatti, il fatto costitutivo, ovvero l'inadempimento dei Venditori per la parziale altruità del bene, è rimasto identico. I Venditori perdono la causa e sono condannati al pagamento del doppio del contributo unificato.
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Reiterazione abusiva: dieci anni di supplenze e nessun danno
Un'insegnante ha fatto ricorso contro il Ministero dell'Istruzione lamentando la reiterazione abusiva di contratti a termine per circa dieci anni su posti di organico di fatto, chiedendo il risarcimento del danno. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che, nella scuola, la semplice successione di supplenze temporanee fino al 30 giugno non dimostra da sola un abuso. L'organizzazione scolastica è complessa e influenzata da variabili imprevedibili come i flussi migratori e le scelte degli studenti. Per ottenere il risarcimento, il lavoratore deve dimostrare un uso distorto dello strumento contrattuale da parte dell'amministrazione. L'insegnante perde la causa ed è condannata a pagare le spese di giudizio.
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