Un Creditore, dopo aver ottenuto un'ordinanza di assegnazione per un pignoramento presso terzi contro un'Amministrazione Pubblica, ha pagato l'imposta di registro. Ha poi chiesto all'Amministrazione il rimborso di tale spesa. I giudici di merito hanno respinto la sua richiesta, affermando che le spese di esecuzione dovevano essere recuperate nell'ambito della stessa procedura esecutiva. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando inammissibile il ricorso del Creditore. La Corte ha stabilito che il Creditore non aveva interesse ad ottenere un nuovo titolo esecutivo per le spese di registrazione, poiché l'ordinanza di assegnazione già copriva tali costi, considerati inerenti al recupero spese di esecuzione.
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