Una società in liquidazione ha impugnato un accordo transattivo firmato con l'INPS nel 2008, chiedendone l'annullamento per transazione su pretesa temeraria ai sensi dell'articolo 1971 del codice civile. L'ente previdenziale aveva richiesto oltre quattro milioni di euro per contributi non versati, iscrivendo un'ipoteca sui beni della società. La ricorrente sosteneva che la pretesa dell'INPS fosse totalmente infondata e avanzata in mala fede, poiché non considerava i versamenti già effettuati da una cooperativa interposta. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che per annullare l'accordo servono sia la totale infondatezza oggettiva della pretesa sia la mala fede soggettiva del creditore. Nel caso specifico, esisteva una reale incertezza sui debiti (res dubia) e l'INPS aveva agito senza dolo, rendendo valido l'accordo.
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