Il liquidatore di una società a responsabilità limitata ha chiesto l'ammissione al passivo del successivo fallimento societario con rango di prededuzione per l'attività svolta, inclusa la domanda di concordato preventivo. I giudici di merito hanno ammesso la somma solo in via chirografaria, escludendo la prededucibilità e il privilegio professionale. L'ex organo sociale ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, sostenendo la funzionalità della sua attività rispetto alla procedura. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che il credito del liquidatore non gode di prededuzione nel fallimento consecutivo. Il liquidatore si immedesima organicamente nella società debitrice e non opera come professionista terzo esterno. Di conseguenza, il credito del liquidatore resta un debito ordinario senza precedenze.
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