Un lavoratore domestico ha agito in giudizio contro il datore di lavoro per ottenere il pagamento di 69.125,00 euro a titolo di differenze retributive badante e tredicesime relative agli anni 2013-2014, avendo prestato attività fino a 60 ore settimanali. Il datore di lavoro ha contestato l'esistenza e la consistenza del rapporto, lamentando la mancata prova dell'attività svolta. I giudici di merito hanno accertato il credito del lavoratore basandosi su documenti contrattuali, denunce INPS, istanze di regolarizzazione, lettere di licenziamento e testimonianze. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del datore di lavoro, confermando integralmente la condanna al pagamento.
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