La Corte di Cassazione ha confermato la continuità del rapporto di lavoro di una dipendente a seguito di un trasferimento d'azienda di fatto. La Lavoratrice era stata licenziata dalla Società Cedente per cessazione dell'attività, ma l'attività era in realtà proseguita sotto l'Azienda Cessionaria. I giudici hanno stabilito che il trasferimento d'azienda si configura ogniqualvolta rimanga immutata l'organizzazione aziendale, a prescindere da un accordo scritto. Di conseguenza, il licenziamento intimato dal precedente datore di lavoro, ormai privo di potere, è giuridicamente inesistente. Il rapporto di lavoro deve quindi proseguire con l'Azienda Cessionaria, la quale è stata condannata al ripristino del rapporto e al risarcimento del danno, quantificato equitativamente in 30.000 euro tenendo conto del rifiuto della lavoratrice di una successiva proposta di assunzione.
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