Una scuola dell'infanzia paritaria ha impugnato l'avviso di accertamento ICI emesso dal Comune, rivendicando il diritto all'esenzione per le attività didattiche. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che l'esenzione ICI scuola paritaria non spetta se l'attività è svolta dietro corrispettivo non simbolico. Nel caso specifico, le rette versate dalle famiglie, sebbene inferiori ai prezzi di mercato e graduate in base all'ISEE, coprivano circa il 45% dei costi di gestione della scuola. Questa percentuale esclude la natura non commerciale dell'attività, rendendo l'esenzione incompatibile con il divieto europeo di aiuti di Stato. La Corte ha inoltre chiarito che per i tributi locali non armonizzati non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo.
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