Una società licenziante ha citato in giudizio un editore per violazione dei diritti d'autore, sostenendo che la distribuzione di una collana d'arte avvenisse a condizioni non autorizzate. L'editore si è difeso sulla base di un accordo modificativo (addendum) che la società licenziante riteneva nullo perché non firmato, nonostante il contratto originale richiedesse la forma scritta per ogni modifica. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'editore, stabilendo che le parti, con il loro comportamento successivo (scambi di email e attuazione dell'accordo), avevano manifestato una chiara volontà di superare il vincolo formale. Si è quindi verificata una rinuncia tacita alla forma scritta, rendendo l'addendum pienamente valido ed efficace.
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