I Debitori hanno proposto un'opposizione a precetto, sostenendo che la firma sulla procura del legale dei Creditori fosse falsa, avviando anche una querela di falso. Dopo la rinuncia al precetto da parte dei Creditori, il Tribunale ha dichiarato estinto il giudizio, condannando i Debitori alle spese. La Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile il gravame per mancanza di ragionevoli probabilità di accoglimento. I Debitori hanno quindi fatto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: la decisione sulla litispendenza andava impugnata con regolamento di competenza, mentre le contestazioni sul merito non potevano colpire direttamente l'ordinanza di inammissibilità dell'appello, ma dovevano rivolgersi contro la sentenza di primo grado. I Debitori hanno perso la causa.
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