Una società di gestione ha notificato un'ingiunzione fiscale a un Comune per il pagamento di oltre centomila euro relativi a consumi idrici. Il Comune ha proposto opposizione, contestando la certezza del credito. Il Tribunale ha revocato l'ingiunzione poiché la società non ha prodotto il contratto di gestione né provato la tariffa applicata. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. La Suprema Corte ha ribadito che, nel giudizio di opposizione a ingiunzione fiscale, l'onere della prova grava sul creditore (la società), che assume il ruolo di attore sostanziale. Di conseguenza, spetta a quest'ultimo dimostrare l'esistenza e l'esatto ammontare del credito. Non avendo fornito la prova del titolo contrattuale, la società ha perso la causa ed è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio.
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